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Sez. U, Sentenza n. 1543 del 25/05/1971 (Rv. 351918 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - RICORSO AMMINISTRATIVO - RICORSO AL COMITATO ESECUTIVO CENTRALE DELL'INPS - PREVENTIVO ESPERIMENTO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO NEGATIVO DELL'INPS - NECESSITA - MANCANZA - IMPROPONIBILITA DELLA DOMANDA GIUDIZIALE.*
Stato
decisa il 1971-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351918-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - RICORSO AMMINISTRATIVO - RICORSO AL COMITATO ESECUTIVO CENTRALE DELL'INPS - PREVENTIVO ESPERIMENTO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO NEGATIVO DELL'INPS - NECESSITA - MANCANZA - IMPROPONIBILITA DELLA DOMANDA GIUDIZIALE.*

In tema di previdenza sociale, ai fini del conseguimento, da parte dell'assicurato, di tutte le prestazioni assicurative, in aderenza al principio sancito dall'art 460 cod proc civ, in relazione agli artt 97 e segg RD 4 ottobre 1935, n 1827, la preventiva proposizione, in caso di provvedimento negativo dell' INPS, del ricorso al comitato esecutivo centrale dell'istituto stesso, nel termine fissato, costituisce, per l'assicurato, un Onere la cui osservanza integra un presupposto per la proponibilita dell'Azione giudiziaria. Dalla omissione del ricorso al comitato suddetto, che attesa la perentorieta del termine, importa, insieme con quella della facolta di ricorrere al comitato stesso, la decadenza dell'Azione giudiziaria, che resta preclusa, il giudice deve far discendere l'improcedibilita della domanda a lui proposta. (Conf 2683'69, mass n 342353).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 460 CORTE COST., Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 97 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)