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Sez. 2, Sentenza n. 8636 del 23/11/1987 (Rv. 456105 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI ED INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - LITISCONSORZIO NECESSARIO PROCESSUALE - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1987-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456105-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI ED INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - LITISCONSORZIO NECESSARIO PROCESSUALE - NOZIONE.*

L'obbligatorietà dell'integrazione del contraddittorio in fase di impugnazione, al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio, sorge non solo quando la sentenza di primo grado sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale e l'impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, ma anche nel caso di cosiddetto litisconsorzio necessario processuale, quando l'impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipi al giudizio di primo grado, sebbene non legati tra di loro da un rapporto litisconsortile necessario, sempreché si tratti di cause inscindibili o tra di loro dipendenti (art. 331 cod. proc. civ.), nel qual ultimo caso la necessità del litisconsorzio in Sede di impugnazione è imposta dal solo fatto che tutte le parti sono state presenti nel giudizio di primo grado. (Conf 1867/81, mass n 412553; (Conf 1581/80, mass n 405148).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)