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Sez. 4, Sentenza n. 9029 del 12/02/1981 Ud. (dep. 16/10/1981) Rv. 150516 - 01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - NAUFRAGIO, SOMMERSIONE O DISASTRO AVIATORIO - IN GENERE - NOZIONE DI NAVE.*
Stato
decisa il 1981-02-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/150516-01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - NAUFRAGIO, SOMMERSIONE O DISASTRO AVIATORIO - IN GENERE - NOZIONE DI NAVE.*

Ai fini della sussistenza dei delitti di naufragio o di pericolo di naufragio, deve considerarsi "nave" l'imbarcazione atta al trasporto di più persone, qualunque sia la sua stazza o la sua portata, qualunque sia il mezzo di propulsione utilizzato (a remi, a vela, a motore), qualunque sia la sua funzione (per diporto ecc.), e quindi anche una barca a remi. (Conf. In termini mass. 099018 anno 1963, Conf. Mass. 136810 anno 1977; secondo mass. 129400 anno 1975 il rimorchiatore non è nave adibita al trasporto di persone; mass. 120506 anno 1972 ritiene essere "nave" un peschereccio).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 428 CORTE COST., Cod. Pen. art. 449 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)