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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 11 del 2001

Decisione
decisa il 2000-12-15, depositata il 2001-01-04
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:11
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 26011

  • Fallimento
  • Società e soci illimitatamente responsabili
  • Assoggettamento a fallimento, anche dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, della società e del socio unico non receduto
  • Lamentata violazione del diritto di difesa e disparità di trattamento dell'impresa sociale, rispetto all'imprenditore individuale esposto al fallimento entro il termine annuale, e rispetto anche al socio illimitatamente responsabile receduto
  • Intervenuta dichiarazione di illegittimità della norma denunziata
  • Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 10 e 147 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui assoggetta a fallimento la società e il socio unico non receduto, anche dopo che la cancellazione della società dal registro delle imprese, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, per la lamentata violazione del diritto di difesa e disparità di trattamento dell'impresa sociale rispetto all'imprenditore individuale, esposto al fallimento entro il termine annuale, atteso che l'articolo 10 della legge fallimentare è già stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 319 del 2000. A.G.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 10 e 147 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), promosso con ordinanza emessa il 28 giugno 2000 dal tribunale di Catanzaro nel procedimento civile vertente tra la Banca Popolare di Crotone e Varano Giuseppe & C. s.n.c., iscritta al numero 650 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, 1ª serie speciale, dell'anno 2000. Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 2000 il giudice relatore Annibale Marini.
punto 1
Ritenuto che il tribunale di Catanzaro, nel corso di un giudizio per la dichiarazione di fallimento di una società in nome collettivo e dei suoi soci illimitatamente responsabili, con ordinanza emessa il 28 giugno 2000, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 147 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa); che il giudice rimettente evidenzia che la società resistente nel giudizio a quo, pur essendo stata posta in liquidazione e cancellata da oltre un anno dal registro delle imprese, dovrebbe considerarsi, secondo una consolidata giurisprudenza di legittimità, ancora in vita a causa della mancata estinzione di tutti i debiti precedenti l'apertura della liquidazione; che, conseguentemente, mentre resterebbe precluso il decorso del termine annuale previsto dall'art. 10 della legge fallimentare, dovrebbe essere dichiarato, ricorrendone nella specie tutti i presupposti, il fallimento sia della società che del socio unico non receduto; che, oltre alla menomazione del diritto di difesa, si verificherebbe, in tal modo, una palese disparità di trattamento tra l'imprenditore individuale, assoggettato al fallimento solamente entro il termine di un anno dalla cessazione dell'attività, e l'impresa sociale, sostanzialmente esposta al fallimento senza alcun termine, nonché tra il socio illimitatamente responsabile receduto, cui il predetto termine si applicherebbe in virtù della pronuncia interpretativa di questa Corte n. 66 del 1999, ed il socio di società cancellata da oltre un anno dal registro delle imprese, a sua volta esposto al fallimento senza limiti temporali.
punto 2
Considerato che l'art. 10 della legge fallimentare è già stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, con sentenza n. 319 del 2000, "nella parte in cui non prevede che il termine di un anno dalla cessazione dell'esercizio dell'impresa collettiva per la dichiarazione di fallimento della società decorra dalla cancellazione della società stessa dal registro delle imprese"; che la questione va pertanto dichiarata manifestamente inammissibile.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 147 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di Catanzaro con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000. Il Presidente: Santosuosso Il redattore: Marini Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 4 gennaio 2001. Il cancelliere: Fruscella

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