Sez. 5, Sentenza n. 24888 del 14/03/2017 Cc. (dep. 19/05/2017) Rv. 270595 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - NOTIFICA ALLA PERSONA OFFESA | Applicabilità degli artt. 157, comma settimo, 159 e 160 cod. proc. pen. - Esclusione.
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - NOTIFICA ALLA PERSONA OFFESA
In tema di notifica alla persona offesa della richiesta di archiviazione del pubblico ministero, non trovano applicazione la norma prevista dall'art. 157, comma settimo, cod. proc. pen., disposizione non richiamata dall'art. 154 del codice di rito, e quelle di cui agli artt. 159 e 160 cod. proc. pen., relative alla necessità di esperire nuove ricerche e di emettere decreto di irreperibilità, istituti di garanzia dettati solo nei confronti dell'imputato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 154 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 159 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 160 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)