Sez. 5, Sentenza n. 4339 del 10/02/1984 Ud. (dep. 10/05/1984) Rv. 164130 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - DOCUMENTI DI FEDE PRIVILEGIATA - OGGETTO DELLA FORZA PROBANTE PRIVILEGIATA DELL'ATTO.*
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - DOCUMENTI DI FEDE PRIVILEGIATA - OGGETTO DELLA FORZA PROBANTE PRIVILEGIATA DELL'ATTO.*
In tema di falso documentale, la forza probante privilegiata degli Atti pubblici originali è limitata, ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., alla provenienza del documento del pubblico ufficiale che lo ha formato e a quei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. La valutazione di tali fatti non gode invece della forza probante privilegiata, a meno che la legge non attribuisce al pubblico ufficiale il potere di valutare i fatti stessi con valore legale.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 479
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)