Sez. 3, Sentenza n. 18528 del 20/08/2009 (Rv. 609396 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - AMBITO OGGETTIVO | Azione revocatoria relativa a contratto definitivo di compravendita - Presupposti - Prova del carattere fraudolento del contratto preliminare - Necessità - Domanda di inefficacia del contratto preliminare - Irrilevanza - Fondamento.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - AMBITO OGGETTIVO
In tema di azione revocatoria, sono soggetti a revoca ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. i contratti definitivi stipulati in esecuzione di un contratto preliminare, allorquando sia provato il carattere fraudolento del negozio con cui il debitore abbia assunto l'obbligo poi adempiuto, e tale prova può essere data nel giudizio introdotto con la domanda revocatoria del contratto definitivo indipendentemente da un'apposita domanda diretta nei confronti del contratto preliminare per sentirne dichiarare l'inefficacia.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)