Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 30 settembre 1947, n. 1174, concernente modificazioni alle disposizioni del testo unico sull'edilizia economica e popolare, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165
Testo in vigore al
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 settembre 1947, n. 1174, e' ratificato con le modificazioni e con le aggiunte di cui ai seguenti articoli.
Art. 2
1. L'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 settembre 1947, n. 1174, e' sostituito dal seguente:
"La quota posta dagli articoli 67 e 68 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, a carico dei soci di cooperative edilizie per la costituzione del fondo vincolato per le spese di manutenzione dei fabbricati sociali, e' stabilita, per le costruzioni ultimate anteriormente al 1 gennaio 1948, nella misura annua dell'uno per cento, calcolata sul costo dei rispettivi alloggi, risultante in via provvisoria, e salvo conguaglio, alla data di entrata in ammortamento provvissorio dei mutui, e, in via definitiva, dopo il collaudo.
Per le costruzioni ultimate dal 1 gennaio 1948 la quota stessa e' stabilita nella misura annua del 0,20 per cento.
Il versamento della quota e' eseguito dai soci in dodici mensilita' con le modalita' indicate nell'art. 67 del citato testo unico".
Art. 3
1. L'art. 27 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e modificato con l'art. 1 della legge 5 dicembre 1941, n. 1540, e' sostituito dal seguente:
"Il presidente degli Istituti autonomi provinciali e' nominato con decreto del Ministro per i lavori pubblici. Con lo stesso decreto puo' essere nominato un vice presidente, il quale sostituisce il presidente nei casi di impedimento ed assenza.
Lo statuto di ogni Istituto determina il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione, comunque non inferiore a cinque; il numero dei sindaci incaricati della revisione delle gestioni; le modalita' della loro nomina ed eventualmente le categorie nel cui ambito devono essere scelti.
Per gli Istituti siti in province il cui capoluogo ha una popolazione superiore ai 350 mila abitanti, fa parte del Consiglio di amministrazione anche un rappresentante della Cassa depositi e prestiti.
Il presidente, il vicepresidente ed i consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
Ove ricorrano gravi motivi, il Ministro per i lavori pubblici, puo', con decreto, revocare il presidente dall'incarico e sciogliere il Consiglio di amministrazione".
Art. 4
1. L'art. 31 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, gia' modificato con l'art. 4 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e' sostituito dal seguente:
"Non possono essere assegnate in proprieta' case economiche e popolari costruite col concorso ed il contributo dello Stato:
a) a chi sia proprietario nello stesso centro urbano di altra abitazione che risulti adeguata ai bisogni della propria famiglia. Si ritiene adeguata l'abitazione composta di un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti la famiglia, con un minimo di tre e un massimo di cinque vani;
b) a chi abbia gia' ottenuto l'assegnazione in proprieta' di altri alloggi costruiti con concorsi o contributi dello Stato, o con i mutui di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 715;
c) a chi sia iscritto nei ruoli della imposta complementare per un reddito tassabile che, esclusa per intero la parte afferente a redditi di ricchezza mobile di categoria C-1 e C-2 e per meta' quella di ricchezza mobile di categoria B, risulti superiore a lire 150.000.
Le stesse esclusioni sono stabilite per le persone il cui coniuge
non separato legalmente si trovi nelle suddette condizioni".
Art. 5
1. L'art. 63, quarto comma, del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e' sostituito dal seguente:
"Dei mutui accordati, ai sensi del presente testo unico, dalla Cassa depositi e prestiti, quelli concessi ai Comuni sono somministrati previo nulla osta del prefetto, e gli altri previo nulla osta dell'Ufficio del genio civile, il nulla osta e' rilasciato previa esibizione della documentazione relativa alle spese eseguite in relazione al fabbisogno che formo' base delle concessioni".
Art. 6
1. Il primo comma dell'art. 65 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e' sostituito dal seguente:
"Le cooperative finanziate dalla Cassa depositi e prestiti sono tenute, fino alla stipulazione dei mutui edilizi individuali, a riscuotere dai soci assegnatari le quote mensili di ammortamento dei mutui ed a versarne l'importo alla Cassa medesima con le modalita' da essa indicate".
Art. 7
1. Dopo il nono comma dell'art. 65 del testo unico delle leggi sulla edilizia popolare ed economica, approvati con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, sono aggiunti i seguenti due commi:
"Alla riscossione delle quote dovute dai soci delle cooperative edilizie finanziate dalla Cassa depositi e prestiti, per l'ammortamento dei mutui edilizi individuali, si provvede con ritenute mensili sugli stipendi o sulle pensioni dei soci stessi.
Qualora manchi la possibilita' delle ritenute previste nel precedente comma, i debitori provvedono al pagamento mediante versamenti diretti sull'apposito conto corrente postale, intestato al tesoriere centrale quale cassiere della Cassa depositi e prestiti".
Art. 8
1. L'art. 71, comma settimo, del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e' sostituito dal seguente:
"Il contributo e' concesso con decreto del Ministro per i lavori pubblici".
Art. 9
1. L'art. 90 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, modificato con l'art. 6 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e' sostituito dal seguente:
"Le cooperative che non siano costituite esclusivamente fra soci appartenenti alle categorie di cui allo art. 91, e che abbiano ottenuto il concorso od il contributo dello Stato, possono costruire ed acquistare case popolari ed economiche, soltanto a proprieta' indivisa e inalienabile. Nel caso di loro scioglimento, le costruzioni debbono essere cedute ad istituti per case popolari. Le dette cooperative, col consenso degli istituti finanziatori, e previa autorizzazione del Ministro per i lavori pubblici, possono trasformarsi in cooperative a proprieta' individuale.
Possono, tuttavia, costruire ed acquistare case popolari ed economiche a proprieta' individuale le cooperative costituite da membri delle due Camere del Parlamento o da impiegati addetti alle istituzioni create in virtu' di legge ed aventi funzioni essenzialmente statali".
Art. 10
1. L'art. 91 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e' sostituito dal seguente:
"Delle cooperative per costruzione ed acquisto di case popolari ed economiche mutuatarie della Cassa depositi e prestiti fanno parte esclusivamente:
a) i dipendenti delle due Camere del Parlamento e della Corte Costituzionale;
b) gli impiegati civili di ruolo dello Stato;
c) il personale militare e dei Corpi armati dello Stato, specificato nell'art. 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nonche' il personale dei gradi corrispondenti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;
d) i pensionati dello Stato godenti di assegno vitalizio;
e) il personale di ruolo in servizio ed in pensione delle Ferrovie dello Stato;
f) i pensionati dell'Opera di previdenza a favore degli impiegati dello Stato ed i loro superstiti non aventi diritto a pensione".
Art. 11
1. L'art. 95 del testo unico delle leggi sull'edilizia, popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e' sostituito dal seguente:
"I requisiti per l'attribuzione di case costruite da cooperative sono:
a) l'appartenenza ad una delle categorie indicate nell'art. 91 e nel secondo comma dell'art. 90;
b) la residenza nel Comune nel quale sorgono le costruzioni.
Il requisito di cui alla lettera a) deve esistere sia al momento della prenotazione sia a quello dell'assegnazione, salvo che per gli appartenenti alla categoria indicata alla lettera a) del successivo art. 97, per i quali e' sufficiente che esista al momento dell'iscrizione alla cooperativa.
Le eventuali interruzioni nel possesso del requisito fra la data della prenotazione e quella dell'assegnazione non pregiudicano il diritto del socio.
Il requisito di cui alla lettera b) del primo comma deve esistere alla data di iscrizione alla cooperativa ed a quella della prenotazione".
Art. 12
1. L'art. 97 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e' sostituito dal seguente:
"Il requisito della lettera b) dell'art. 95 non e' richiesto:
a) per i membri delle due Camere del Parlamento;
b) per gli ambasciatori, i ministri plenipotenziari, i consiglieri di legazione, i consoli generali, i consoli di carriera, i prefetti, i professori universitari di ruolo, i primi presidenti ed i procuratori generali presso le Corti d'appello, gli ufficiali generali e i colonnelli comandanti di corpo o capi di servizio dell'Esercito, nonche' gli ufficiali di grado e carica corrispondenti delle altre Forze armate dello Stato;
c) per il personale della marina militare indicato nell'art. 91, lettera c), durante il periodo di imbarco su navi armate;
d) per il personale indicato nell'art. 91, lettera b), comunque destinato a prestare servizio presso gli uffici dell'Amministrazione centrale decentrati".
Art. 13
1. L'art. 115 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e' sostituito dal seguente:
"Nelle cooperative a proprieta' individuale ed a contributo erariale, al socio che muoia dopo ottenuta la prenotazione dell'alloggio, si sostituiscono in tutti i suoi diritti i figli, purche' sussistano nei riguardi di costoro le condizioni previste dall'art. 31, e salvo il diritto di aso della abitazione da parte del coniuge superstite contro cui non sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, di separazione legale per sua colpa, finche' questi non contragga nuovo matrimonio.
In mancanza di figli, si sostituisce il coniuge superstite nei cui riguardi sussistano le condizioni previste dall'art. 31, e non sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, di separazione legale per sua colpa, e non abbia contratto nuovo matrimonio.
In mancanza anche di coniuge superstite, la prenotazione passa agli altri soci della cooperativa".
Art. 14
1. Il secondo comma dell'art. 289 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e' sostituito dal seguente:
"La riscossione dei canoni per l'uso delle case, della baracche e dei padiglioni, e per la concessione di aree, e' eseguita a mezzo dell'esattore delle imposte dirette, con la procedura stabilita per la riscossione delle imposte medesime".