Sez. T, Ordinanza n. 25803 del 22/09/2025 (Rv. 676615-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Agevolazione cd. "prima casa" - Accorpamento di più unità immobiliari - Spettanza - Condizioni - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
L'agevolazione fiscale per l'acquisto della cd. "prima casa", nel caso di accorpamento di più unità abitative da destinare ad abitazione non di lusso, postula che la finalità di destinare l'immobile a propria abitazione, dichiarata dal contribuente nell'atto di acquisto, sia realizzata entro il termine di decadenza del potere di accertamento dell'Ufficio ex art. 76, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, decorrente dalla richiesta di registrazione dell'atto, posto che, ove non specificamente fissato dal legislatore, il termine per la verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un beneficio non può essere più ampio di quello previsto per i relativi controlli (i quali, diversamente, non avrebbero alcun senso).
DPR 26/04/1986 num. 131 art. 76 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)