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Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato

Testo in vigore al

Art. 143 Rientro dal fuori ruolo

1. Gli impiegati delle amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, che alla data di entrata in vigore della legge 28 ottobre 1970, n. 775, si trovavano in posizione di fuori ruolo presso amministrazioni dello Stato o enti pubblici hanno facolta' di rientrare, a domanda, nel ruolo di appartenenza.

2. Il provvedimento che dispone il rientro in ruolo e' adottato entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

Art. 144 Inquadramento nella qualifica di coadiutore principale in base ad esami espletati o in corso di espletamento

1. I concorsi per esami per la promozione a primo archivista, o equiparata, in corso di espletamento saranno portati a termine qualora, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le prove scritte siano gia' state iniziate.

2. Gli idonei dei concorsi precedentemente espletati i quali non abbiano ottenuto la promozione alla data di entrata in vigore del presente decreto ed i vincitori e gli idonei del concorso di cui al precedente comma saranno collocati con effetti giuridici ed economici dal 1 luglio 1970, anche in soprannumero, nella qualifica di coadiutore principale, subito dopo gli impiegati che gia' rivestono tale qualifica nell'ordine seguente:

  1. 1) idonei dei concorsi precedentemente espletati;

  2. 2) vincitori del concorso di cui al primo comma;

  3. 3) idonei dello stesso concorso.

3. I posti che risulteranno disponibili dopo l'inquadramento di cui al comma precedente saranno conferiti mediante scrutinio per merito comparativo fra coloro che abbiano superato i concorsi o gli esami di promozione alla qualifica immediatamente inferiore previsti da precedenti disposizioni.

4. Nella qualifica iniziale di ciascun ruolo saranno lasciati vacanti tanti posti quanti sono quelli conferiti in soprannumero ai sensi del presente articolo.

Art. 145 Promozione a coadiutore superiore degli attuali archivisti capi

1. Gli impiegati che, anteriormente alla data di entrata in, vigore del presente decreto, rivestivano la qualifica di archivista capo, o equiparata, sono ammessi agli scrutini per la promozione a coadiutore superiore al compimento di tre anni di effettivo complessivo servizio nella qualifica di provenienza e con la seconda classe di stipendio prevista per la qualifica di coadiutore principale, o equiparata, o, se piu' favorevole, al compimento di cinque anni di effettivo servizio prestato complessivamente nelle qualifiche corrispondenti agli ex coefficienti 271 e 229.

2. Negli scrutini di promozione alla qualifica di coadiutore superiore, o equiparata, e' attribuito agli impiegati di cui al precedente comma un autonomo coefficiente di merito, pari a cinque centesimi del punteggio complessivo massimo dei titoli valutabili elevato ad otto per coloro che hanno conseguito la promozione a primo archivista, o equiparato, mediante concorso per esami.

3. I posti che si renderanno disponibili nella qualifica di coadiutore superiore, o equiparata, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto saranno riservati agli impiegati di cui ai precedenti commi.

Art. 147 Carriere speciali

1. Sono soppresse le carriere speciali disciplinate nella parte seconda titolo V del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni, ivi compreso il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, nonche' quelle del personale delle cancellerie e segretarie giudiziarie di cui alla legge 23 ottobre 1960, n. 1196, del personale di segreteria e di revisione della Corte dei conti di cui alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, e la carriera mista direttiva e di concetto del personale di segreteria del Consiglio di Stato di cui alla legge 10 aprile 1964, n. 193.

2. In sostituzione dei ruoli organici delle carriere direttive soppresse ai sensi del primo comma sono istituiti i ruoli organici di carriere direttive ordinarie di pari consistenza. La qualifica iniziale delle attuali carriere direttive speciali e' equiparata a quella di consigliere.

3. Fino a quando non sara' data attuazione al disposto di cui al successivo quinto comma, sono istituiti, in sostituzione dei ruoli organici delle carriere di concetto soppresse ai sensi del primo comma, ruoli organici di carriere di concetto ordinarie e continuano ad applicarsi le disposizioni concernenti l'esercizio delle attribuzioni affidate al personale delle soppresse carriere speciali ivi comprese quelle di cui all'art. 267 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed agli articoli 4 e 5 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Si osservano le disposizioni di cui ai precedenti articoli relative alla struttura dei ruoli organici ed all'avanzamento previsto per le corrispondenti carriere amministrative.

5. Si fara' luogo, in attuazione dell'art. 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249 e successive modificazioni ed integrazioni, ad un'analisi globale del livello delle funzioni di ciascuna carriera speciale, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative per stabilire se i tronconi di concetto debbano essere inseriti nella corrispondente carriera direttiva, provvedendo alle conseguenti variazioni delle relative dotazioni organiche.

6. Gli impiegati che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rivestivano la qualifica di direttore di seconda classe, ed equiparate, sono ammessi allo scrutinio per la promozione a direttore di prima classe, o equiparate, al compimento di tre anni di servizio nella qualifica di direttore di seconda classe, o equiparate, o se piu' favorevole al compimento di nove anni e sei mesi di servizio complessivo maturato nella carriera direttiva.

7. L'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 21 e' sospesa fino all'emanazione dei provvedimenti di revisione dei relativi ruoli organici prevista dall'art. 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni ed integrazioni, e comunque non oltre la data del 6 giugno 1972.

8. Per gli impiegati che anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestivano la qualifica di vice direttore, o equiparate, e per quelli che tale qualifica conseguiranno ai sensi dei successivi commi, l'anzianita' minima di servizio prevista dal primo comma dell'art. 15 e' ridotta ad un anno per gli impiegati che alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestono la qualifica di vice direttore o equiparata, ed a due anni per quelli che a tale qualifica perverranno successivamente.

9. I concorsi per la nomina alla qualifica di vice direttore, o equiparate, in corso di espletamento saranno portati a termine qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto siano gia' state iniziate le prove scritte.

10. Gli idonei dei concorsi precedentemente espletati e quelli dei concorsi di cui al precedente comma saranno collocati, con effetti giuridici ed economici dal 1 luglio 1970, anche in soprannumero, nella qualifica iniziale della carriera direttiva ex speciale o equiparata, subito, dopo i vincitori di questi ultimi concorsi, nell'ordine delle rispettive graduatorie.

11. Tutti i posti disponibili fino al 30 giugno 1978 nelle carriere direttive ex speciali sono riservati agli impiegati in servizio, alla data del 1 luglio 1970, nei corrispondenti tronconi di concetto. Essi conseguono la nomina alla qualifica iniziale della carriera direttiva mediante esame colloquio sui servizi d'istituto. L'anzianita' minima prescritta per l'ammissione all'esame colloquio e' stabilita in otto anni di effettivo servizio nella carriera di concetto, ridotti a quattro per gli impiegati in possesso del diploma di laurea o titolo equipollente. Restano salve le speciali disposizioni che prevedono, in via transitoria, la nomina a vice direttore, o qualifica equiparata, mediante scrutinio per merito comparativo.

12. Agli impiegati che anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rivestano da meno di un anno la qualifica di vice direttore, o equiparata, ed a quelli che a tale qualifica perverranno ai sensi dei precedenti commi e' attribuita la seconda classe di stipendio prevista per la qualifica di consigliere delle carriere direttive.

13. L'accantonamento dei posti ai sensi del secondo comma dell'art. 4 della legge 7 luglio 1959, n. 469 ed analoghe disposizioni, permane nella qualifica iniziale della carriera di concetto.

14. I posti lasciati liberi dal personale delle carriere direttive ex speciali collocato a riposo ai sensi dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, sono portati in diminuzione nella qualifica iniziale delle carriere di concetto.2

Art. 148 Concorsi per passaggio di carriera

1. Fino all'assorbimento del soprannumero eventualmente formatosi nella qualifica iniziale in conseguenza della ristrutturazione dei ruoli organici prevista dal presente decreto o gia' esistenti in corrispondenza di vacanze in qualifiche superiori dello stesso ruolo, i posti da riservare ai concorsi di passaggio di carriera ai sensi degli articoli 16, 21 e 27 sono ridotti proporzionalmente in modo che non si determinino eccedenze alla dotazione complessiva del ruolo organico.

2. Gli impiegati che anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestivano la qualifica dati primo segretario e di primo archivista, o equiparate, sono ammessi ai concorsi di cui agli articoli 16 e 21 anche a prescindere da qualsiasi anzianita' nelle nuove qualifiche di segretario principale e di coadiutore principale purche' abbiano compiuto tredici anni di effettivo complessivo servizio nella carriera.

Art. 149 Decorrenza delle promozioni

1. Gli effetti giuridici ed economici delle promozioni conferite successivamente al 1 luglio 1970, e nella prima applicazione del presente decreto, sono riportati alla predetta data del 1 luglio 1970 o a quella successiva in cui gli interessati abbiano maturato la prescritta anzianita', fermo restando l'ordine di ruolo.

2. Agli scrutini di promozione tenuti nella prima applicazione del presente decreto, secondo i criteri e le modalita' relative agli scrutini effettuati ora per allora, sono ammessi gli impiegati in possesso dei prescritti requisiti alla data del 30 giugno 1970.

3. Le disposizioni dei precedenti commi non concernono le promozioni alle qualifiche di direttore di divisione o equiparate, e superiori, delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonche' quelle del personale delle carriere di concetto, esecutive, ausiliarie e dell'esercizio indicate nel capo V.

4. Gli effetti giuridici ed economici delle promozioni del personale delle carriere di concetto, esecutive, ausiliarie e dell'esercizio indicate nel predetto capo V, ove i relativi scrutini siano tenuti, nella prima applicazione del presente decreto, successivamente al 1 gennaio 1971, sono riportati a quest'ultima data.

Art. 150 Concorsi per la nomina in ruolo e per i passaggi di carriera

1. I provvedimenti di cui agli articoli 3 e 7 dovranno essere emanati entro il 30 giugno 1971. Sino a quando essi non entreranno in vigore e in quanto non sia diversamente disposto dal presente decreto, continuano ad applicarsi per i concorsi di ammissione in carriera le precedenti disposizioni.

2. Sono fatti salvi i concorsi gia' indetti e per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sia stato pubblicato il diario delle prove scritte.

3. Nella, prima applicazione del presente decreto i concorsi per i passaggi di carriera previsti dagli articoli 16, 21 e 27 per i posti disponibili dal 1 luglio al 31 dicembre 1970 sono indetti entro il mese di settembre del 1971 ferma restando al 1 gennaio 1971 la decorrenza degli effetti giuridici ed economici delle nomine.

4. Ai fini del computo dei posti da attribuire mediante concorso di passaggio di carriera non si tiene conto di quelli conferiti mediante promozione anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per la determinazione dell'aliquota dei posti di cui all'art. 16 si computano anche i posti messi a concorso nell'anno 1970 per l'accesso alla qualifica iniziale delle carriere direttive.

5. I posti cosi' determinati saranno messi a concorso per il passaggio di carriera degli impiegati di concetto, fino pero' alla concorrenza dei posti effettivamente disponibili al 31 dicembre 1970.

Art. 151 Applicabilita'

1. Il presente decreto si applica agli impiegati civili delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, ferme restando le speciali disposizioni, non espressamente modificate dai precedenti articoli, che contemplano, anche transitoriamente, una disciplina dell'ammissione e della progressione in carriera diversa da quella generale stabilita dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni.

2. Le disposizioni del presente decreto sono estese, in quanto applicabili, al personale delle varie carriere iscritto in ruoli ad esaurimento.

3. Esse non concernono il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392 e quello direttivo e docente della Scuola di ogni ordine e grado.

Art. 152 Incarichi speciali

1. L'art. 380 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' sostituito dal seguente:
"Art. 380 (Conferimento di speciali incarichi). - Per esigenze speciali i Ministri possono affidare lo studio e la soluzione di particolari problemi attinenti agli affari di loro competenza a professori universitari ed a membri degli organi consultivi istituiti presso le amministrazioni centrali.
In casi eccezionali in cui i problemi da studiare richiedono la particolare competenza tecnica di estranei alle amministrazioni dello Stato, gli incarichi predetti possono essere affidati a questi ultimi qualora agli stessi sia notoriamente riconosciuta la specifica competenza richiesta.
Gli incarichi previsti dai precedenti commi sono conferiti a tempo determinato con decreto del Ministro interessato, sentito il consiglio di amministrazione, non possono superare l'anno finanziario e possono essere rinnovati per non piu' di due volte.
Complessivamente non Possono affidarsi allo stesso incaricato studi interessanti una o piu' amministrazioni o servizi per un periodo superiore a tre esercizi finanziari, quale che sia la materia oggetto dell'incarico. E' comunque escluso il cumulo degli incarichi nello stesso esercizio finanziario anche se da assolversi per conto di amministrazioni diverse.
Per l'osservanza dei predetti limiti l'incaricando e' tenuto a dichiarare per iscritto, sotto la personale responsabilita', che nei suoi confronti non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione stabilite dal precedente comma.
Con lo stesso o con successivo decreto e' determinato il compenso globale da corrispondere in relazione all'importanza del lavoro affidato ed ai risultati conseguiti. Il compenso dovra' essere corrisposto soltanto al termine dell'incarico dopo la consegna del lavoro eseguito".

Art. 153 Data di entrata in vigore

1. Oltre le disposizioni espressamente abrogate dal presente decreto, devono intendersi abrogate quelle con esso incompatibili.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 luglio 1970, salvo quanto disposto dai successivi commi.

3. Ferma restando alla predetta data del 1 luglio 1970 la decorrenza delle modifiche conseguenti alla fusione di piu' qualifiche in una, le nuove dotazioni organiche previste per le carriere inferiori a quella direttiva delle Aziende autonome indicate nel capo V hanno effetto dal 1 gennaio 1971.

4. Le disposizioni di cui agli articoli 36, 37 e 38 hanno effetto dal 1 gennaio 1973, salvo per quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 169 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come modificato dal citato art. 38.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 dicembre 1970
SARAGAT
COLOMBO - FERRARI AGGRADI - GIOLITTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 gennaio 1971
Atti del Governo, registro n. 239, foglio n. 86. - CARUSO