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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 594 del 1987

Decisione
decisa il 1987-12-11, depositata il 1987-12-23
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:594
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 3934

  • Locazione
  • Immobili ad uso non abitativo
  • Contratto
  • Recesso del locatore
  • Cause previste per locazioni di immobili ad uso abitativo
  • Ipotesi di sub-locazione parziale e mancata occupazione
  • Applicabilità- mancata previsione
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
Nessuna omogeneità sussiste tra rapporti di locazione aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e locazioni concernenti immobili destinati ad uso diverso, in conseguenza del differente rilievo economico ad essi riconosciuto, sicché al secondo tipo di rapporti è ragionevolmente accordata una tutela normativa più affievolita. (Manifesta infondatezza - solo in riferimento all'art. 3 Cost., mancando alcuna indicazione circa l'asserita violazione dell'art. 24 - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 73, L. 27 luglio 1978, n. 392, come modificato dall'art. 1 bis, D.L. 30 gennaio 1979, n. 21, nella parte in cui non estende alle locazioni di immobili ad uso non abitativo, le cause di recesso previste per il locatore di immobili ad uso abitativo, e, in particolare quelle di sub-locazione parziale o mancata occupazione). - cfr. S. nn. 111/1981; 252/1983; 116/1987.

Norme impugnate

  • art. 73 legge 27 luglio 1978, n. 392

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), modificato dall'art. 1 bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21 ("Dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione"), promosso con ordinanza emessa il 3 maggio 1982 dal Giudice conciliatore di Bologna, iscritta al n. 397 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 317 del 1982; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;
punto 1
Ritenuto che il Giudice conciliatore di Bologna, adito per il recesso da un contratto di locazione relativo ad immobile destinato ad uso diverso dall'abitativo, avendo il locatore fatto valere le cause previste dall'art. 59, nn. 7 ed 8 della legge 27 luglio 1978, n. 392, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 73 della legge citata (come modificato dall'art. 1 bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito in legge 31 marzo 1979, n. 93); che tanto la mancata estensione delle cause di recesso concernenti la sublocazione parziale che la mancata equiparazione dell'immobile agli "usi diversi", concreterebbero, a parere del giudice a quo, violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione; che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per l'infondatezza della questione;
punto 2
Considerato che la Corte ha costantemente affermato come il principio di eguaglianza garantisca parità di trattamento soltanto a parità di situazioni, la cui valutazione è riservata alla discrezionalità del legislatore; che è stato altresì più volte rilevato (sentt. nn. 111 del 1981, 252 del 1983 e 116 del 1987) come nessuna omogeneità sussista tra i rapporti locatizi aventi ad oggetto immobili destinati ad abitazione e locazioni concernenti immobili destinati ad uso diverso, in conseguenza del differente rilievo economico ad essi riconosciuto, nonché come al secondo tipo di rapporti venga accordata una tutela normativa più affievolita; che nessuna indicazione ha fornito il giudice a quo circa la asserita violazione dell'art. 24 della Costituzione; che pertanto la proposta questione è manifestamente infondata;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), modificato dall'art. 1 bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21 ("Dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione"), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice conciliatore di Bologna, con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987. Il Presidente: SAJA Il redattore: CASAVOLA Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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