Sez. L, Sentenza n. 5905 del 28/11/1985 (Rv. 443077 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - DIRITTO DEL LAVORATORE AL FUNZIONAMENTO ANTICIPATO CON I PREDETTI BENEFICI - CONDIZIONI - ANZIANITÀ DI SERVIZIO ED ETÀ PENSIONABILE ANCHE CON IL CONCORSO DELLO AUMENTO CONVENZIONALE DELL'ANZIANITÀ - SUSSISTENZA ALLA DATA FISSATA IN DOMANDA PER IL FUNZIONAMENTO E COMUNQUE NON OLTRE IL 25 GIUGNO 1975 - NECESSITÀ - PRESTAZIONI DI ATTIVITÀ PER TRATTENIMENTO IN SERVIZIO FINO AL 31 DICEMBRE 1979 EX ART. 4, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE N. 824 DEL 1971 - IRRILEVANZA.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - DIRITTO DEL LAVORATORE AL FUNZIONAMENTO ANTICIPATO CON I PREDETTI BENEFICI - CONDIZIONI - ANZIANITÀ DI SERVIZIO ED ETÀ PENSIONABILE ANCHE CON IL CONCORSO DELLO AUMENTO CONVENZIONALE DELL'ANZIANITÀ - SUSSISTENZA ALLA DATA FISSATA IN DOMANDA PER IL FUNZIONAMENTO E COMUNQUE NON OLTRE IL 25 GIUGNO 1975 - NECESSITÀ - PRESTAZIONI DI ATTIVITÀ PER TRATTENIMENTO IN SERVIZIO FINO AL 31 DICEMBRE 1979 EX ART. 4, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE N. 824 DEL 1971 - IRRILEVANZA.*
Il beneficio dell'aumento dell'anzianità di servizio di 7 o 10 anni previsto dagli artt. 3 della legge n. 336 del 1970 e 4 della legge n. 824 del 1971, in favore di alcune categorie di lavoratori in ragione dei loro meriti combattentistici, mentre trova applicazione ai fini dell'indennità di anzianità (o di buonuscita) a prescindere dai requisiti di anzianità di servizio e di età necessari per il pensionamento, invece viene attribuito ai fini del trattamento di quiescenza ove tali requisiti siano integrati, anche se sarebbe sufficiente un minor numero di anni per raggiungere l'anzianità o l'età pensionabile, come peraltro ridotta dal primo comma dell'art. 4 della legge n. 824 citata. Pertanto, perché il lavoratore possa vantare il diritto al pensionamento anticipato con i benefici combattentistici è necessario che i requisiti di anzianità di servizio o di età pensionabile, anche con il concorso del predetto aumento di 7 o di 10 anni, sussistano alla data fissata in domanda per il pensionamento e comunque - come ribadito dal terzo comma dell'art. 1 della citata legge n. 824 - non oltre il 25 giugno 1975, mentre è a tal fine ininfluente l'eventuale periodo di attività prestata per effetto dell'ulteriore beneficio del trattenimento in servizio fino al 31 dicembre 1979, quale previsto dal secondo comma dell'art. 4 della citata legge n. 824 del 1971. (V 201/84, mass n 432458 e 432459; (V 846/80, mass n 404292).*
Riferimenti normativi: Legge 24/05/1970 num. 336 art. 3 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 4 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)