Sez. 1, Sentenza n. 1367 del 06/06/1962 (Rv. 252202 - 01)
BENI IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE SULLE OPERE DELL'INGEGNO (PROPRIETA INTELLETTUALE) - IN GENERE - TITOLO DELL'OPERA - TESTATA DI GIORNALE - TUTELABILITA - CONDIZIONI.*
BENI IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE SULLE OPERE DELL'INGEGNO (PROPRIETA INTELLETTUALE) - IN GENERE - TITOLO DELL'OPERA - TESTATA DI GIORNALE - TUTELABILITA - CONDIZIONI.*
Il titolo di un'opera (o nel caso di giornale, la testata), in tanto sono protetti, a norma dell'art 100 della legge sul diritto d'autore, in quanto individuano l'opera stessa; non puo, quindi esistere un diritto al titolo se non esista l'opera da esso individuata. Una volta accertata l'esistenza dell'opera col conseguente sorgere del diritto di autore dal momento della sua creazione, e sufficiente, perche si abbia l'uso del titolo, la conoscenza, da parte del pubblico, della esistenza dell'opera dal titolo individuata, conoscenza che si puo acquisire non solo con la stampa dell'opera, ma anche attraverso altri mezzi di divulgazione quali l'apprestamento tempestivo dell'opera, la propaganda ad essa fatta, l'inizio della raccolta di abbonamenti o di prenotazioni per l'acquisto e simili. Pertanto, primo requisito perche esista la tutela e che l'opera sia stata creata, secondo, che l'opera sia stata portata a conoscenza del pubblico. Se, invece, i mezzi di divulgazione consistono nell'annunciare al pubblico che sara stampata un'opera non ancora esistente, che C'e soltanto un progetto di opera non ancora concretato, manca il primo requisito richiesto dalla legge e quindi non esiste la tutela da essa concessa. (V 861/61).*
Riferimenti normativi: Legge 22/04/1941 num. 633 art. 100
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)