Sez. 2, Sentenza n. 4423 del 23/04/1991 (Rv. 471811 - 01)
Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per inadempimento - Effetti della risoluzione | Vendita di cose determinate - Obblighi dell'acquirente.
Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per inadempimento - Effetti della risoluzione
Nell'ipotesi di risoluzione del contratto di compravendita di cose determinate, l'acquirente è obbligato alla custodia di esse fino al momento della riconsegna al venditore, ovvero fino al compimento dell'ultimo atto del procedimento, previsto per la sua liberazione dall'obbligo della consegna, dagli art. 1206 ss. cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1177, Cod. Civ. art. 1206 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1458
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)