Sez. 1, Ordinanza n. 22972 del 09/08/2025 (Rv. 676214-01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Immigrazione - Espulsione disposta a norma dell’art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 - Durata del divieto di reingresso - Individuazione - Fondamento.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
In tema di immigrazione, l'espulsione disposta dal magistrato di sorveglianza, ai sensi dell'art. 16, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, quale misura sostitutiva della pena detentiva che anticipa l'espulsione amministrativa, determina la sospensione della potestà punitiva dello Stato
e l'estinzione della pena decorso il termine di dieci anni dall'esecuzione, salvo l'illegittimo rientro nel territorio nazionale, che comporta il ripristino dello stato detentivo, sicché il divieto di reingresso non segue il regime ordinario quinquennale previsto dall'art. 13, comma 14, del cit. d.lgs., ma ha durata decennale ai sensi del successivo art. 16, comma 8, in coerenza con la volontà del legislatore di garantire l'assenza per un periodo di tempo più lungo del cittadino straniero che ha commesso reati dal territorio dello Stato.
Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 16 com. 8 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 16 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 14 CORTE COST. PENDENTE, Direttive del Consiglio CEE 16/12/2008 num. 115
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)