Sez. 5, Sentenza n. 15165 del 30/06/2006 (Rv. 592108 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Avviso di accertamento - Obbligo di motivazione - Modalità di adempimento - Esclusivo riferimento al valore dell'immobile risultante da un atto di transazione relativo un giudizio in tema di INVIM - Insufficienza - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), è insufficientemente motivato l'avviso di accertamento mancante di qualsiasi riferimento ai parametri indicati dall'art. 5 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e fondato esclusivamente sul valore dell'immobile risultante da un atto di transazione stipulato in un precedente giudizio tra il contribuente e l'Ufficio del registro ai fini dell'INVIM: la transazione, infatti, avendo natura conciliativa, può essere giustificata da motivi estranei al rapporto tributario, tali da indurre i contendenti a trovare conveniente la chiusura della controversia mediante la rinuncia reciproca a talune pretese, per ragioni di opportunità completamente indipendenti dalla natura giuridica della lite.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 11 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1965
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)