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Sez. L, Sentenza n. 12778 del 09/07/2004 (Rv. 574429 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Indennità di malattia - Braccianti agricoli - Calcolo dell'indennità - Disciplina ex art. 3 legge n. 457 del 1972 - Interpretazione autentica ex art. 45 legge n. 144 del 1999 - Riferimento ai livelli retributivi medi dell'anno precedente - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2004-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574429-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE

In materia di determinazione dell'indennità di malattia per i braccianti agricoli, trova applicazione la disposizione di cui all'art. 45, ventunesimo comma, legge 17 maggio 1999 n. 144, che - interpretando autenticamente l'art. 3, terzo comma, legge 8 agosto 1972 n. 457 - ha stabilito che il termine del 30 ottobre, indicato in quest'ultima norma per la rilevazione della retribuzione media da porre a base per la liquidazione delle prestazioni temporanee per gli operai agricoli a tempo determinato, è il medesimo di quello previsto al secondo comma del citato art. 3 per gli operai a tempo indeterminato e va riferito, quindi, all'anno precedente a quello in cui viene liquidata la prestazione previdenziale; tale disposizione, che trova la giustificazione della propria efficacia retroattiva nell'esistenza di effettivi dubbi ermeneutici e non incide, peraltro, su posizioni previdenziali già acquisite, si sottrae a dubbi di illegittimità costituzionale anche in relazione al principio di uguaglianza, con riferimento al trattamento fruito dai salariati fissi, posto che - nell'ambito dei meccanismi di determinazione previsti dalla citata legge n. 457 del 1972 - le due categorie di lavoratori agricoli risultano semplicemente parificate in ordine al sistema di rilevazione della retribuzione convenzionale di riferimento, ferma restando la differenza, a vantaggio dei giornalieri di campagna, della media retributiva operata fra tutte le qualifiche e non per ciascuna qualifica come per i salariati fissi.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Costituzione art. 38, Legge 17/05/1999 num. 144 art. 45 com. 21 CORTE COST., Legge 08/08/1972 num. 457 art. 3 com. 2, Legge 08/08/1972 num. 457 art. 3 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)