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Sez. 3, Sentenza n. 1172 del 16/02/1983 (Rv. 425953 - 01)

ARBITRATO - EQUITÀ (ARBITRI AMICHEVOLI COMPOSITORI) - CLAUSOLA COMPROMISSORIA IN TEMA DI LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - DEFERIMENTO AD ARBITRI AMICHEVOLI COMPOSITORI, CHIAMATI A GIUDICARE PRO BONO ET EQUO - NULLITÀ, EX ART. 79 LEGGE N. 392 DEL 1978.*
Stato
decisa il 1983-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425953-01

ARBITRATO - EQUITÀ (ARBITRI AMICHEVOLI COMPOSITORI) - CLAUSOLA COMPROMISSORIA IN TEMA DI LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - DEFERIMENTO AD ARBITRI AMICHEVOLI COMPOSITORI, CHIAMATI A GIUDICARE PRO BONO ET EQUO - NULLITÀ, EX ART. 79 LEGGE N. 392 DEL 1978.*

In tema di locazione di immobili urbani è attributiva al locatore di vantaggi in contrasto con le Disposizioni della legge 27 luglio 1978 n. 392 - e, quindi, nulla ai sensi dell'art. 79 della legge stessa - la clausola compromissoria con la quale le controversie inerenti al rapporto vengano deferiti ad arbitri amichevoli compositori, chiamati a giudicare pro bono et equo, poiché tale clausola svincola preventivamente la soluzione di ogni possibile controversia dalla disciplina legale.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)