Sez. 3, Sentenza n. 8074 del 09/01/2025 Ud. (dep. 27/02/2025) Rv. 287638-01
REATI CONTRO LA MORALITA' PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - FAVOREGGIAMENTO | Nozione - Agevolazione dell'esercizio del meretricio - Differenze - Indicazioni.
REATI CONTRO LA MORALITA' PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - FAVOREGGIAMENTO
In tema di reati contro la moralità pubblica e il buon costume, l'elemento che, sul piano oggettivo, distingue dal delitto di favoreggiamento della prostituzione, di cui all'art. 3, comma 1, n. 8, legge 20 febbraio 1958, n. 75, quello di agevolazione della prostituzione, di cui all'art. 3, comma 1, n. 4, legge cit., è costituito, in quest'ultimo, dalla condotta del soggetto agente, che è diretta verso una persona non ancora dedita al meretricio.
Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 com. 1 lett. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 com. 1 lett. 8 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)