Sez. L, Sentenza n. 3193 del 18/02/2004 (Rv. 570248 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA | Provvedimento reso fuori dei casi ex artt. 273 e 274 cod. proc. civ. - Incensurabilità in Cassazione - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA
La riunione in un unico procedimento di più procedimenti pendenti davanti al medesimo ufficio giudiziario è insindacabile in sede di legittimità, ancorché disposta fuori dei casi previsti dagli artt. 273 e 274 cod. proc. civ., norme che disciplinano non una fase dell'iter formativo della decisione, ma solo l'ordine del procedimento, sicché la loro asserita violazione non determina la nullità della sentenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 273, Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)