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Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni

Testo in vigore al

Art. 156 Custodia dei libretti di risparmio

1. E' vietato affidare agli uffici postali i libretti di risparmio.

2. L'Amministrazione centrale soltanto assume l'incarico della custodia.

3. I possessori di libretti sono tenuti a presentarli, se richiesti, ai funzionari dell'Amministrazione debitamente autorizzati.

4. Nessuna responsabilita' incombe all'Amministrazione per le conseguenze della trasgressione al divieto ed all'obbligo sanciti nel presente articolo.

5. Ove occorra, si potra' affidare la custodia dei libretti di risparmio ad uffici decentrati con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.29a

Art. 157 Casi di sequestro, pignoramento ed opposizione

1. I libretti di risparmio ed i crediti in essi iscritti non sono soggetti a sequestro o pignoramento, salvo che per ordine dell'autorita' giudiziaria penale, anche per recupero di spese di giustizia.25

2. Le opposizioni ai rimborsi sono ammesse solamente:

  1. a) da parte dei rappresentanti legali e dei curatori sui libretti intestati ad incapaci, interdetti o inabilitati;

  2. b) da parte di coeredi nei casi di controversia sui diritti a succedere;

  3. c) da parte di ciascuno degli intestatari sui libretti emessi a nome di piu' persone;

  4. d) da parte dei titolari, i cui libretti si trovino in possesso di altre persone.

3. L'opposizione deve essere notificata all'ufficio di emissione.29a

Art. 158 Cessione e pegno di libretti postali nominativi e relativo credito

1. Il credito dei libretti nominativi puo' essere ceduto in tutto o in parte con atto pubblico o con scrittura privata autenticata da notaio.

2. I libretti possono essere dati anche in pegno.

3. La cessione ed il pegno debbono essere legalmente notificati all'ufficio di emissione.29a

Art. 159 Rimborsi sui libretti nominativi

1. I rimborsi sui libretti nominativi vengono fatti esclusivamente agli intestatari dei libretti od ai loro rappresentanti, procuratori o delegati.

2. La delega e' ammessa soltanto per i rimborsi richiesti agli uffici di emissione.

3. Sui libretti intestati a minorenni senza dichiarazione di rappresentanza, i rimborsi vengono fatti ai minorenni medesimi, tranne il caso di opposizione da parte dei rappresentanti legali.

4. Se i minorenni non hanno compiuto i 10 anni, debbono essere accompagnati, per riscuotere, da uno dei genitori, o dal tutore o da altra persona di notoria probita', la quale convalidi con la propria firma la loro firma di quietanza.

5. Sui libretti intestati ad interdetti, o vincolati a favore di minori, i rimborsi sono soggetti alle norme del codice civile.29a

Art. 160 Servizio dei risparmi - Esenzione dalle imposte di bollo

1. Sono esenti dalle imposte di bollo e di registro le procure speciali rilasciate per i rimborsi.

2. Sono esenti inoltre dalle imposte di bollo e legalizzazione gli atti consolari concernenti le operazioni fatte dai cittadini residenti all'estero con le casse postali di risparmio.29a

Art. 161 Rimborsi su libretti nominativi

1. I rimborsi non possono essere eseguiti senza l'esibizione dei libretti.

2. Possono tuttavia ottenersi rimborsi provvisori con le modalita' stabilite dal regolamento su libretti nominativi che si trovino in possesso dell'Amministrazione.29a

Art. 162 Rimborsi su libretti di risparmio al portatore

1. I rimborsi su libretti al portatore sono eseguiti a vista per qualunque somma mediante la semplice esibizione del libretto.

2. Per i rimborsi su libretti nominativi, l'Amministrazione puo' valersi dei termini stabiliti dal regolamento.29a

Art. 163 Rimborsi presso uffici diversi da quello di emissione

1. I rimborsi possono essere eseguiti in uffici diversi da quello di emissione, senza spese a carico dei richiedenti, previa conferma del credito da parte dell'ufficio di emissione.29a

Art. 164 Enti locali - Depositi

1. Le regioni, le province, i comuni e gli istituti di beneficenza o di culto, giuridicamente costituiti, possono valersi delle casse postali di risparmio per il collocamento delle somme eccedenti i fabbisogni ordinari.29a

Art. 165 Depositi giudiziari o proventi di cancelleria

1. Gli uffici postali sono autorizzati a ricevere versamenti in denaro per depositi giudiziari o proventi di cancelleria, a norma delle disposizioni vigenti in materia civile e penale.

2. Tali depositi sono infruttiferi e sono soggetti a sequestro, pignoramento od opposizione.29a

Art. 166 Ricevute - Cedole di rimborso - Discordanze

1. Nei casi di discordanza, fra le somme indicate nelle ricevute rilasciate ai depositanti e quelle iscritte nei libretti, fanno fede le ricevute stesse, salvo prova in contrario.

2. Nei casi di discordanza fra le somme indicate nelle cedole di rimborso e quelle iscritte nei libretti, fanno fede le prime, salvo prova in contrario.

3. In mancanza dei documenti sopra indicati fanno fede le scritture dell'Amministrazione centrale.29a

Art. 167 Reclamo - Termini

1. Si decade dal diritto di presentazione del reclamo per irregolarita' o frodi nel servizio dei risparmi ove la richiesta relativa non sia presentata entro due anni dalla data dell'operazione contestata, purche' l'irregolarita' o la frode siano riconoscibili attraverso l'esame del libretto o della ricevuta di deposito.

2. Tale termine e' aumentato di un anno per gli italiani residenti all'estero.29a

Art. 168 Prescrizione del credito dei libretti

1. Sono prescritti a favore dell'Amministrazione delle poste i crediti dei libretti con il decorso:

  1. a) di un anno, quando non siano superiori a lire cento fra capitale e interessi;

  2. b) di cinque anni, quando non siano superiori a lire mille tra capitale e interessi;

  3. c) di trenta anni, quando si tratti di credito superiore a lire mille tra capitale e interessi.

2. I detti termini di prescrizione si computano per interi anni solari a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo all'ultima operazione o richiesta o diffida da parte dell'interessato.

3. Per i libretti lasciati in custodia al Ministero, la sola iscrizione degli interessi maturati non e' valida ad interrompere il corso della prescrizione.

4. Per i libretti appartenenti a minori, i detti termini di prescrizione decorrono dal raggiungimento della maggiore eta'.29a

Art. 169 Controversia giudiziale - Decorrenza dei termini

1. In caso di controversia giudiziale per qualsiasi titolo, formalmente portata a cognizione dell'Amministrazione, e in caso di opposizione, i termini di prescrizione ricominciano a decorrere dal giorno in cui la controversia sia stata definita o l'opposizione rimossa.

2. Le prescrizioni previste alle lettere a) e b) del precedente articolo non si applicano alle somme versate a titolo di deposito giudiziale.29a

Art. 170 Leggi sulla Cassa depositi e prestiti - Applicabilita' al servizio dei libretti e dei buoni postali fruttiferi

1. Le disposizioni del libro II, capo 2° e 3°, del testo unico delle leggi sulla Cassa depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni, si applicano ai servizi regolati da questo Capo, in quanto non provvede il presente decreto.29a

Capo VI. Buoni postali fruttiferi

Art. 171 Emissione di buoni postali fruttiferi

1. Gli uffici postali, nei limiti e con le modalita' indicate dal regolamento, rilasciano buoni postali di risparmio nominativi, rimborsabili a vista presso gli uffici di emissione.29a

Art. 172 Calcolo degli interessi sui buoni postali

1. Gli interessi sui buoni si computano a periodi non inferiori al bimestre e sono esigibili soltanto all'atto del rimborso del capitale.

2. Non e' corrisposto l'interesse maturato sui buoni rimborsati prima che sia trascorso un anno dalla emissione.29a

Art. 173 Tabelle degli interessi - Variazioni

1. Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o piu' delle precedenti serie.

2. Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi e' effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo. Per i buoni che siano stati emessi da meno di un anno, il nuovo saggio decorre dalla data di compimento dell'anno ed il calcolo degli interessi e' eseguito sul montante maturato alla scadenza di questo periodo.

3. Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni; tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, e' integrata con quella che e' a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali.29a

Art. 174 Esenzione di imposte e tasse

1. Il capitale e gli interessi costituenti l'importo dei buoni sono esenti da ogni imposta o tassa di qualsiasi specie, presenti e future.29a

Art. 175 Insequestrabilita' ed impignorabilita' dei buoni postali fruttiferi

1. I buoni postali fruttiferi non sono sequestrabili ne' pignorabili, tranne che per ordine dell'autorita' giudiziaria in sede penale.26

2. Essi sono, inoltre, non cedibili, salvo il trasferimento per successione a termini di legge.29a

Art. 176 Prescrizione del credito dei buoni postali fruttiferi

1. I buoni postali fruttiferi possono essere riscossi entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione.

2. Dal 1° gennaio successivo, i buoni non riscossi cessano di essere fruttiferi di interessi e sono rimborsati a richiesta dell'avente diritto entro il termine di prescrizione di cinque anni; la prescrizione e' interrotta da un atto di richiesta o di diffida.

3. Le somme di cui non e' stato chiesto il rimborso entro il termine stabilito dal precedente comma sono acquisite alle entrate di bilancio dell'Amministrazione postale.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai buoni emessi nell'anno 1939 e successivi, salvo quanto disposto nel comma seguente.

5. Per quei buoni, emessi anteriormente alla data del presente decreto, per i quali sia stata interrotta a suo tempo la prescrizione con atto formalmente valido secondo le disposizioni precedentemente in vigore, il termine di 30 anni previsto dal primo comma del presente articolo decorre dal 1° gennaio successivo alla data dell'interruzione.29a