diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 9415 del 16/02/2016 Ud. (dep. 07/03/2016) Rv. 267276 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE | Elemento oggettivo - Idoneità della condotta ad alterare il contesto fattuale - Sufficienza - Dimostrazione dell'effettivo vantaggio conseguito dal soggetto favorito - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-02-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267276-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE

Il reato di favoreggiamento personale è integrato da qualunque condotta, attiva o omissiva, che provochi una negativa alterazione del contesto fattuale all'interno del quale le investigazioni e le ricerche sono già in corso o si potrebbero iniziare, non essendo necessaria la dimostrazione dell'effettivo vantaggio conseguito dal soggetto favorito. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di condanna della vittima di un'aggressione armata che, sia nell'immediatezza del fatto, sia in un secondo momento, si era rifiutata di fornire informazioni alle Forze dell'ordine sul luogo, sull'autore e sulle ragioni del ferimento).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 378 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)