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Sistemazione delle opere permanenti di protezione antiaerea gia' costruite direttamente dallo Stato o a mezzo di enti locali

Testo in vigore al

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro e per i lavori pubblici;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:

Art. 1

1. Le opere permanenti di protezione antiaerea, gia' costruite dallo Stato direttamente o per mezzo di enti locali, sono dichiarate di pubblica utilita'.

Art. 2

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 3274

Art. 3

1. Per gli eventuali danni o diminuzioni di diritti derivanti dall'occupazione del sottosuolo si applicano le disposizioni del precedente articolo 2.

Art. 4

1. Per l'applicazione delle norme di cui ai precedenti articoli 2 e 3 e' autorizzata la spesa di lire trecento milioni da stanziarsi nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1967.

2. All'onere di lire trecento milioni derivante dall'applicazione del presente decreto nell'esercizio finanziario 1967 si provvedera' con una corrispondente riduzione del fondo iscritto nell'esercizio medesimo, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, destinato a sopperire ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 3274

Art. 6

1. Durante le more delle procedure espropriative, di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, il Demanio dello Stato potra' svolgere gli atti necessari per la consegna alle Amministrazioni comunali delle opere permanenti di cui trattasi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 11 marzo 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - SCELBA - GRASSI - PELLA - DEL VECCHIO -
TUPINI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 3. - FRASCA