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Sez. 2, Sentenza n. 1773 del 06/07/1966 (Rv. 323458 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA E DIFESA DELLA PA IN GIUDIZIO - ALTRE AMMINISTRAZIONI ED ENTI VARI - INPS - CITAZIONE IN PERSONA DEL DIRETTORE DI UNA SEDE PROVINCIALE IN- VECE DEL PRESIDENTE - NULLITA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA PERSONA FISICA CITATA - SANATORIA - ESCLUSIONE - REGOLARIZZAZIONE D'UFFICIO DEL CONTRADDITTORIO - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1966-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/323458-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA E DIFESA DELLA PA IN GIUDIZIO - ALTRE AMMINISTRAZIONI ED ENTI VARI - INPS - CITAZIONE IN PERSONA DEL DIRETTORE DI UNA SEDE PROVINCIALE IN- VECE DEL PRESIDENTE - NULLITA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA PERSONA FISICA CITATA - SANATORIA - ESCLUSIONE - REGOLARIZZAZIONE D'UFFICIO DEL CONTRADDITTORIO - INAPPLICABILITA.*

La citazione di un ente di diritto pubblico, -nella specie, istituto nazionale della previdenza sociale, avente la sua Sede e il suo domicilio legale in Roma e come legale rappresentante il Presidente-, in persona del direttore di una Sede provinciale, si risolve, oltre che nella Mancanza dei requisiti essenziali della citazione, nella Mancanza di uno dei presupposti processuali necessari per la regolare Costituzione del rapporto processuale e per la legittimazione passiva dell'en te, ed importa nullita della citazione. In tal caso la nullita non puo ritenersi sanata per effetto della Costituzione in giudizio del direttore della Sede provinciale-nella specie, al solo scopo di eccepire il proprio difetto di rappresentanza dell'ente-, ne puo il giudice provvedere a far regolarizzare il contraddittorio a norma dell'art.182 codice di procedura civile, non potendo le norme relative ai difetti di rappresentanza, di assistenza e di autorizzazione, menzionati nell'articolo predetto, applicarsi al carattere organico proprio del rapporto tra persona giuridica, in specie se ente di diritto pubblico, e il soggetto per mezzo del quale essa agisce. *

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)