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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6703 del 23/03/2011 (Rv. 616949 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - IN GENERE | Intervento autonomo - Ammissibilità - Criteri - Conseguenze - Giudizio avente ad oggetto azione ex art. 2932 cod. civ. in relazione a contratto preliminare di compravendita - Intervento per far valere la simulazione di detto contratto - Ammissibilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2011-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616949-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - IN GENERE

Ai fini della ammissibilità dell'intervento del terzo come autonomo e non adesivo è sufficiente che la domanda dell'interveniente presenti una connessione o un collegamento con quella di altre parti relativa allo stesso oggetto sostanziale, tali da giustificare il simultaneo processo. Ne consegue che è ammissibile l'intervento della banca creditrice la quale, al fine di far accertare la simulazione assoluta di un contratto preliminare di compravendita immobiliare, abbia esercitato, nel giudizio promosso ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. dal promissario acquirente, un'azione dichiarativa di nullità, consentita a chiunque ne abbia interesse, con lo scopo di rimuovere l'apparenza giuridica del negozio invalido, dalla cui esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod. civ. sarebbe derivata la sottrazione di un rilevante cespite del patrimonio del debitore alle garanzie previste dall'art. 2740 cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1415, Cod. Civ. art. 2740, Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Civ. Abrog. Disp. Att. e Trans. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)