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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 170 del 1974

Decisione
decisa il 1974-05-28, depositata il 1974-06-06
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:170
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 7311

  • Enfiteusi
  • Legge 18 dicembre 1970, n. 1138, artt. 3-12
  • Questioni in vario senso già decise
  • Manifesta infondatezza.
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Norme impugnate

  • art. 6 legge 18 dicembre 1970, n. 1138
  • art. 11 legge 18 dicembre 1970, n. 1138
  • art. 12 legge 18 dicembre 1970, n. 1138
  • art. 4 legge 18 dicembre 1970, n. 1138
  • art. 9 legge 18 dicembre 1970, n. 1138
  • art. 7 legge 18 dicembre 1970, n. 1138
  • art. 5 legge 18 dicembre 1970, n. 1138
  • art. 3 legge 18 dicembre 1970, n. 1138
  • art. 8 legge 18 dicembre 1970, n. 1138
  • art. 10 legge 18 dicembre 1970, n. 1138

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138 (Nuove norme in materia di enfiteusi), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa l'11 dicembre 1972 dal tribunale di Marsala nel procedimento civile vertente tra Catania Giuseppina e Santo Antonino ed altri, iscritta al n. 393 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 294 del 14 novembre 1973; 2) ordinanza emessa il 15 ottobre 1973 dal pretore di Catania nel procedimento civile vertente tra Santagati Vincenza, Giuffrida Domenica ed altri e Nicolosi Caterina, iscritta al n. 7 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 62 del 6 marzo 1974. Visto l'atto di costituzione di Giuffrida Domenica; udito nella camera di consiglio del 16 maggio 1974 il Giudice relatore Guido Astuti.
punto 1
Ritenuto che con le ordinanze di cui in epigrafe sono state sollevate, in riferimento agli artt. 3, 41, 42, 44 e 136 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138 (Nuove norme in materia di enfiteusi), nonché dell'intera legge per eccesso di potere legislativo; che, con deduzioni depositate il 2 novembre 1973, si è costituita in giudizio Domenica Giuffrida, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Stella, sostenendo l'infondatezza della questione.
punto 2
Considerato che le stesse questioni sono state decise da questa Corte con sentenza 6 marzo 1974, n. 53, con la quale: a) è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138, nonché degli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 della stessa legge, limitatamente alla parte in cui comprendono nella nuova normativa anche i rapporti di enfiteusi urbana ed edificatoria costituiti successivamente alla data del 28 ottobre 1941; b) è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 9, 10, 11 e 12 della medesima legge, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione; che in questa sede non sono prospettati profili nuovi, né sono addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza, anche in ordine alla denunciata violazione dell'art. 136 della Costituzione.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138 (Nuove norme in materia di enfiteusi), sollevate dal tribunale di Marsala e dal pretore di Catania con le ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 41, 42, 44 e 136 della Costituzione, e già decise con la sentenza 6 marzo 1974, n. 53. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 maggio 1974. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

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