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Sez. 1, Sentenza n. 4601 del 03/11/1989 (Rv. 464046 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - GIUDIZIO PROMOSSO EX ART. 19 LEGGE N. 865 DEL 1975 - DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - PRONUNCIA - INTERVENUTA ANTERIORMENTE ALLA DECISIONE SUL MERITO DELLA DOMANDA - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1989-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464046-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - GIUDIZIO PROMOSSO EX ART. 19 LEGGE N. 865 DEL 1975 - DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - PRONUNCIA - INTERVENUTA ANTERIORMENTE ALLA DECISIONE SUL MERITO DELLA DOMANDA - SUFFICIENZA.*

Nel giudizio d'opposizione avverso la stima dell'indennità espropriativa, promosso ai sensi e nel termine di cui all'art. 19 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, la pronuncia del decreto di espropriazione non configura presupposto processuale, cui sia subordinata l'esperibilità della domanda, ma costituisce presupposto del diritto all'indennità, e, quindi, condizione della Azione, con la conseguenza che è sufficiente la sua esistenza al momento della pronuncia sul merito della domanda medesima. (V 447/72, mass n 356380).*

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)