Sez. 1, Sentenza n. 2356 del 03/08/1962 (Rv. 253509 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI DIVISIBILI E INDIVISIBILI - PLURALITA DI CREDITORI - REMISSIONE DEL DEBITO FATTA DA UNO DI ESSI - DIRITTO DEGLI ALTRI CREDITORI ALL'INTERA PRESTAZIONE, ADDEBITANDOSI LA QUOTA DEL RINUNZIANTE - CONDIZIONI - NATURA INDIVISIBILE DELLA OBBLIGAZIONE - NECESSITA.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI DIVISIBILI E INDIVISIBILI - PLURALITA DI CREDITORI - REMISSIONE DEL DEBITO FATTA DA UNO DI ESSI - DIRITTO DEGLI ALTRI CREDITORI ALL'INTERA PRESTAZIONE, ADDEBITANDOSI LA QUOTA DEL RINUNZIANTE - CONDIZIONI - NATURA INDIVISIBILE DELLA OBBLIGAZIONE - NECESSITA.*
Nel caso in cui piu sono i creditori di una prestazione ed uno dei creditori ha fatto rimessione del debito, per poter gli altri creditori domandare la intera prestazione addebitandosi il valore della parte di colui che ha fatto la remissione occorre innanzi tutto che si tratti di obbligazione soggettivamente od oggettivamente indivisibile. (V 3012/60).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1320
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)