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Sez. 2, Sentenza n. 1126 del 06/05/1969 Ud. (dep. 23/10/1969) Rv. 113009 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI -PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI O INOPPUGNABILI - SENTENZA IN MATERIA DI COMPETENZA -MEZZI DI IMPUGNAZIONE - TASSATIVITA - ERRONEE DENOMINAZIONI - APPELLO -DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA PER MATERIA DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO - INOPPUGNABILITA.*
Stato
decisa il 1969-05-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/113009-01

IMPUGNAZIONI PENALI -PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI O INOPPUGNABILI - SENTENZA IN MATERIA DI COMPETENZA -MEZZI DI IMPUGNAZIONE - TASSATIVITA - ERRONEE DENOMINAZIONI - APPELLO -DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA PER MATERIA DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO - INOPPUGNABILITA.*

Per la tassativita dei mezzi di impugnazione, la sentenza con la quale il giudice di appello annulla, ai sensi dell'art 36 cpv cod proc pen, quella impugnata e trasmette gli Atti al pubblico ministero affermando l'incompetenza per materia del primo giudice non perche il fatto sia diverso o debba venire diversamente configurato, ma perche tale incompetenza risulta dalla stessa contestazione, e assolutamente inoppugnabile e puo, eventualmente, dare luogo solo ad un conflitto di Competenza. (Conf 111644, anno 1969).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 36, Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)