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Sez. 2, Sentenza n. 5048 del 14/08/1986 (Rv. 447701 - 01)

SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - AGGRAVAMENTO (DIVIETO DI) - INNOVAZIONI - MODALITÀ - CONFORMITÀ AL POSSESSO - CONFORMITÀ AL TITOLO - INNOVAZIONI - DIVIETO - IPOTESI DI DUBBIO SULL'ESTENSIONE E MODALITÀ DI ESERCIZIO - INNOVAZIONI - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-08-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447701-01

SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - AGGRAVAMENTO (DIVIETO DI) - INNOVAZIONI - MODALITÀ - CONFORMITÀ AL POSSESSO - CONFORMITÀ AL TITOLO - INNOVAZIONI - DIVIETO - IPOTESI DI DUBBIO SULL'ESTENSIONE E MODALITÀ DI ESERCIZIO - INNOVAZIONI - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*

Mentre nel caso in cui il contenuto della servitù risulti a norma del titolo o del possesso concretamente specificato, è vietata qualsiasi innovazione di esso, risolvendosi questa in una abusiva imposizione sul fondo servente di un peso diverso da quello originariamente costituito; quando, invece, l'estensione e le modalità di Esercizio della servitù siano dubbie, le innovazioni sono vietate se comportino l'alterazione dell'equilibrio tra bisogno del fondo dominante e peso gravante sul fondo servente, in quanto soltanto in tale ipotesi è violata la regola stabilita dall'art. 1065 cod. civ. per la quale la servitù deve ritenersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante con il minor aggravio del fondo servente. Inoltre, devono ritenersi consentite anche le innovazioni necessarie per l'Esercizio delle facoltà accessorie della servitù (art. 1064 cod. civ.) e quelle occorrenti per la sopravvivenza stessa della servitù (art. 1069 cod. civ.).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1063, Cod. Civ. art. 1064, Cod. Civ. art. 1065, Cod. Civ. art. 1069

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)