Sez. 3, Sentenza n. 905 del 16/10/1984 Ud. (dep. 29/01/1985) Rv. 167600 - 01
EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - COSTRUZIONE EDILIZIA - DISCIPLINA CONCERNENTE LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'EDILIZIA ABITATIVA - AMBITO DI APPLICAZIONE - FATTISPECIE: RITENUTA INAPPLICABILITÀ A MANUFATTI AD USO COMMERCIALE.*
EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - COSTRUZIONE EDILIZIA - DISCIPLINA CONCERNENTE LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'EDILIZIA ABITATIVA - AMBITO DI APPLICAZIONE - FATTISPECIE: RITENUTA INAPPLICABILITÀ A MANUFATTI AD USO COMMERCIALE.*
Le norme di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457 si riferiscono all'edilizia abitativa residenziale, così come si desume dall'art. 1 della legge, nonché dall'art. 7 d.l. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito nella legge 25 marzo 1982, n. 94. Pertanto la normativa concernente la manutenzione straordinaria dell'edilizia abitativa non è applicabile alle unità immobiliari non destinate ad abitazione. (fattispecie relativa a ritenuta inapplicabilità a manufatti destinati ad attività commerciale). (Conf mass n 155402; (Conf mass n 164607).*
Riferimenti normativi: Legge 05/08/1978 num. 457 CORTE COST., Decreto Legge 23/01/1982 num. 9 art. 7 CORTE COST., Legge 25/03/1982 num. 94 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)