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Sez. 2, Sentenza n. 1858 del 27/06/1973 (Rv. 364882 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE - CONTRIBUTI PER INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - MANCATO VERSAMENTO - COSTITUZIONE DELLA RENDITA VITALIZIA - SOSTITUZIONE DEL LAVORATORE AL DATORE DI LAVORO NELLA RELATIVA RICHIESTA ALL'INPS - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL LAVORATORE.*
Stato
decisa il 1973-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364882-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE - CONTRIBUTI PER INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - MANCATO VERSAMENTO - COSTITUZIONE DELLA RENDITA VITALIZIA - SOSTITUZIONE DEL LAVORATORE AL DATORE DI LAVORO NELLA RELATIVA RICHIESTA ALL'INPS - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL LAVORATORE.*

In ipotesi di mancato versamento dei contributi obbligatori per invalidita, vecchiaia e superstiti e di verificatasi prescrizione, il lavoratore che non potendo ottenere dal datore di lavoro la Costituzione della rendita vitalizia a norma dell'art 13, primo comma, della legge 12 agosto 1962 n 1338, si sostituisce al datore di lavoro per chiedere all' istituto nazionale della previdenza sociale la Costituzione di detta rendita a suo favore ha l'Onere, a norma del quinto comma della suddetta disposizione, di fornire all' istituto documenti di data certa dai quali possa dedursi l'effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro e la misura della retribuzione.*

Riferimenti normativi: Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)