Sez. 3, Sentenza n. 15713 del 02/07/2010 (Rv. 614018 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - INCAPACITÀ | Legittimazione processuale del fallito - Difetto - Carattere relativo - Rilevabilità d'ufficio o eccezione della controparte - Esclusione - Presupposti - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - INCAPACITÀ
La perdita della capacità processuale del fallito a seguito della dichiarazione di fallimento non é assoluta ma relativa alla massa dei creditori, alla quale soltanto - e per essa al curatore - è concesso eccepirla, con la conseguenza che se il curatore rimane inerte ed il fallito agisce per conto proprio, la controparte non é legittimata a proporre l'eccezione nè il giudice può rilevare d'ufficio il difetto di capacità. (Fattispecie relativa a conferimento di procura speciale per il ricorso per cassazione da parte di società già dichiarata fallita).
Riferimenti normativi: Legge 16/03/1942 num. 267 art. 42 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)