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Sez. L, Sentenza n. 2979 del 13/05/1982 (Rv. 420885 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVA - IN GENERE - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - AGGRAVAMENTO - NUOVI DOCUMENTI SANITARI INTESI A DIMOSTRARE LA SOPRAVVENIENZA DELLO AGGRAVAMENTO - AMMISSIBILITÀ IN APPELLO.*
Stato
decisa il 1982-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420885-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVA - IN GENERE - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - AGGRAVAMENTO - NUOVI DOCUMENTI SANITARI INTESI A DIMOSTRARE LA SOPRAVVENIENZA DELLO AGGRAVAMENTO - AMMISSIBILITÀ IN APPELLO.*

Il divieto di ammissione di nuovi mezzi di prova nel giudizio di secondo grado, sancito dall'art. 437 cod. proc. civ. (nuovo testo) ed operante, per il rinvio contenuto nell'art. 442, anche nei procedimenti relativi a controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, concerne soltanto le prove "costituende" e non anche i documenti, che sono invece prove "costituite". In particolare, avuto riguardo all'Obbligo del giudice d'appello, in materia di pensione di Invalidità, di valutare anche lo aggravamento della malattia e tutte le Invalidità comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso del giudizio (art. 149 disp. Att. Cod. proc. civ.), deve ritenersi ammissibile la produzione in secondo grado di nuovi documenti sanitari, intesi a dimostrare la sopravvenienza di quei fatti. (Conf 2310/80, mass n 405990 sulla prima parte; (Conf 2080/80, mass n 405727).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)