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Sez. 2, Sentenza n. 1637 del 18/06/1963 (Rv. 262461 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - DISPOSIZIONI A TITOLO UNIVERSALE ED A TITOLO PARTICOLARE (DISTINZIONE FRA EREDE E LEGATARIO) - CRITERI.*
Stato
decisa il 1963-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/262461-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - DISPOSIZIONI A TITOLO UNIVERSALE ED A TITOLO PARTICOLARE (DISTINZIONE FRA EREDE E LEGATARIO) - CRITERI.*

L'art 588 comma prima cod civ, stabilisce che, per l'institutio heredis, e elemento decisivo non l'attribuzione formale del titolo (che, anzi, puo essere usata dal testatore qualsivoglia espressione, denominazione o appellativo) ma il criterio obiettivo del modo di attribuzione dei beni fatta dallo stesso testatorè loro universalita o frazionè che se i beni vengono, invece, assegnati singolarmente, in modo determinato, si ha successione a titolo particolare (legato). L'art 588 comma secondo cod civ, precisa che, tuttavia, anche l'assegnazione di determinati beni (institutio ex re certa) o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale quando risulti che il testatore abbia inteso assegnare quei beni come quota del suo patrimonio, considerandoli, cioe, nel loro rapporto con il tutto. Cosicche, sulla base di un elemento subiettivo (l'intenzione del testatore) viene ad essere ritenuta istituzione di erede una disposizione testamentaria il cui contenuto, considerato in se, escluderebbe tale istituzione: e, tuttavia, ribadito il concetto che erede e soltanto quello cui il testatore ha attribuita una quota dei suoi beni.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 588

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)