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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 273 del 1992

Decisione
decisa il 1992-06-03, depositata il 1992-06-12
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:273
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 18588

  • Previdenza e assistenza sociale
  • Indennità premio di servizio I.N.A.D.E.L.
  • Riscatto, ai fini di tale indennità, del periodo relativo al corso di studio per il conseguimento del diploma di infermiere professionale
  • Mancata previsione
  • Denunciata violazione dei principi di eguaglianza e buon andamento della pubblica amministrazione
  • Questione già decisa
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione in quanto già decisa con sentenza dichiarativa di illegittimità costituzionale. - S. n. 26/1992. - Sulla valutazione complessiva del trattamento di quiescenza v. da ultimo S. n. 73/1985

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 69 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali) e 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), promosso con ordinanza emessa il 6 dicembre 1991 dal Pretore di Parma nel procedimento civile vertente tra Loredana Marchetti ed I.N.A.D.E.L. iscritta al n. 89 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1992; Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1992 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;
punto 1
Ritenuto che con ordinanza emessa il 6 dicembre 1991 il Pretore di Parma, nel procedimento civile vertente tra Loredana Marchetti e I.N.A.D.E.L. (Reg. ord. n. 89/92), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, degli artt. 69 del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali) e 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), nella parte in cui non consentono che sia riscattabile anche ai fini dell'indennità premio di servizio il periodo relativo al corso per il conseguimento del diploma di infermiere professionale;
punto 2
Considerato che con sentenza n. 26 del 1992 questa Corte ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), nella parte in cui non prevede, per gli infermieri professionali ai quali, ai sensi dell'art. 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, sia stato riconosciuto il riscatto del corso di studio a fini di quiescenza, il medesimo riconoscimento per la liquidazione della indennità premio di servizio (restando ininfluente l'art. 69 del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680); che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali) e dell'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Pretore di Parma con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1992. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: BORZELLINO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 12 giugno 1992. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze