Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 61 del 1961
Massime (1)
Massima n. 1347
- Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza per sopravvenuta inefficacia delle norme impugnate.
Leggi la massima
Vedi: ord. 24/1956 C. (Nella specie era stata promossa, con due ordinanze del Tribunale di Verona, la questione di legittimità costituzionale della legge 7 luglio 1959, n. 490. Nonostante l'eccezione di improponibilità sollevata dall'Avvocatura dello Stato, per asserito difetto di rilevanza e di pregiudizialità della questione, la Corte ha ritenuto ultroneo il rinvio degli atti al giudice a quo per il motivo assorbente che la legge impugnata non aveva più efficacia, in quanto già dichiarata incostituzionale con precedente sentenza del 9 giugno 1961, n. 35).
Norme impugnate
- legge 7 agosto 1959, n. 490
Parametri
- art. 26 legge 11 marzo 1953, n. 87
- art. 136 Cost.
- art. 30, comma 3, legge 11 marzo 1953, n. 87
- art. 9 norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 7 luglio 1959, n. 490, promosso con ordinanza emessa il 12 gennaio 1961 dal Tribunale di Verona nel procedimento civile vertente tra Burato Arturo e la " Società Anonima Eridania Zuccherifici Nazionali ", iscritta al n. 13 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 70 del 18 marzo 1961.
punto 1
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 12 gennaio 1961 nella causa civile vertente tra Burato Arturo e la "Società Anonima Eridania Zuccherifici Nazionali", il Tribunale di Verona ha sollevato la questione della illegittimità costituzionale della legge 7 luglio 1959, n. 490;
che l'Avvocatura generale dello Stato, costituitasi in giudizio in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha osservato che discutendosi, dinanzi al Tribunale, del prezzo così detto "fermo" delle bietole da zucchero, del quale l'Eridania aveva chiesto la riduzione per la loro scarsa qualità, sarebbe da escludere la rilevanza e la pregiudizialità della questione di costituzionalità della legge, epperò ha concluso per la improponibilità della detta questione;
punto 2
Considerato che, nonostante tale eccezione, sembra ultroneo ogni rinvio degli atti al Tribunale di Verona, sotto il profilo della rilevanza, per il preminente ed assorbente motivo che questa Corte ha avuto occasione di esaminare l'intera legge 7 luglio 1959, e con la propria sentenza 9 giugno 1961, n. 35, ne ha dichiarata la illegittimità costituzionale. La legge stessa, pertanto, ha cessato di avere efficacia (art. 136 Cost.) e non può avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza (art. 30, comma terzo, legge 11 marzo 1953, n. 87).
Che, in conseguenza, giusta la costante giurisprudenza di questa Corte, la questione proposta con l'ordinanza del Tribunale di Verona va dichiarata manifestamente infondata, ai sensi degli articoli 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe in seguito alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale 9 giugno 1961, n. 35. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1961. GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI.
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze