Sez. 3, Sentenza n. 1831 del 10/06/1968 (Rv. 333763 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA - NOZIONE- DOMANDA PER ADEGUAMENTO SALARIALE E PER RISARCIMENTO DEL DANNO CONSEGUENTE ALLA MANCATA REGOLARIZZAZIONE DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI - SUCCESSIVA DOMANDA DI COMPARTECIPAZIONE AD UTILI SOCIALI - INAMMISSIBILITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA - NOZIONE- DOMANDA PER ADEGUAMENTO SALARIALE E PER RISARCIMENTO DEL DANNO CONSEGUENTE ALLA MANCATA REGOLARIZZAZIONE DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI - SUCCESSIVA DOMANDA DI COMPARTECIPAZIONE AD UTILI SOCIALI - INAMMISSIBILITA.*
Ricorre la - mutatio libelli- non consentita dall'art. 184 cod.proc. civ. quando le parti nella fase istruttoria di primo grado propongono una nuova domanda basata su presupposti di fatto diversi da quelli dedotti a fondamento dell'originaria domanda, dando cosi luogo ad una trasformazione obbiettiva della controversia con correlativo mutamento della -causa petendi- o anche del - petitum-, in guisa da ledere la regolarita del contraddittorio. Tale e il caso in cui, chiestasi originariamente una somma di denaro a titolo di adeguamento salariale e di risarcimento dei danni conseguenti alla mancata regolarizzazione dell'Assicurazione assicurativa e previdenziale da parte del datore di lavoro, la domanda sia stata modificata - a seguito di giudicato penale formatosi sul punto che tra le parti fosse esistito non un rapporto di lavoro subordinato bensi un rapporto di societa- nel senso di richiedere la medesima somma, ma al ben diverso titolo di compartecipazione agli utili della societa.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)