Sez. 1, Sentenza n. 1560 del 06/12/1966 Ud. (dep. 03/04/1967) Rv. 103961 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - VIZI DEL PROVVEDIMENTO - IMPUGNAZIONI - DELL'ORDINANZA DICHIARATIVA DELLA CONTUMACIA - NULLITA ASSOLUTA DEL PROVVEDIMENTO - OMESSA IMPUGNAZIONE SPECIFICA DELL'ORDINANZA - PRECLUSIONE.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - VIZI DEL PROVVEDIMENTO - IMPUGNAZIONI - DELL'ORDINANZA DICHIARATIVA DELLA CONTUMACIA - NULLITA ASSOLUTA DEL PROVVEDIMENTO - OMESSA IMPUGNAZIONE SPECIFICA DELL'ORDINANZA - PRECLUSIONE.*
L'ordinanza dichiarativa della contumacia, come ogni altra ordinanza emessa nel corso del giudizio, quando non abbia formato oggetto di specifica impugnazione ai sensi dell'art 200 cod proc pen, diviene definitiva anche se affetta da nullita assoluta, poiche anche le nullita assolute possono essere dichiarate solo se il provvedimento sia ancora sub judice, non sia cioe divenuto irrevocabile. (sugli effetti della omessa specifica impugnazione in difetto di motivazione sull'impedimento dell'imputato, Conf 103170, 103655, 103774, 103775, anno 1967, 100352, 101004, 101741, 102357, 102895, 102968, anno 1966' contra 103620, anno 1967, 100551, anno 1966' distinguendosi tra Mancanza di motivazione e vizio di Costituzione del rapporto processuale ed escludendosi l'esigenza di impugnazione specifica dell'ordinanza solo nel secondo caso, 100785, e, implicitamente, 101004, anno 1966).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 200, Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)