Sez. L, Sentenza n. 5296 del 08/08/1983 (Rv. 430203 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - PERIODO DI COMPORTO "SECCO" O "PER SOMMATORIA" - COMPUTABILITÀ DEI GIORNI NON LAVORATIVI O NON LAVORATI NELL'AZIENDA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - PERIODO DI COMPORTO "SECCO" O "PER SOMMATORIA" - COMPUTABILITÀ DEI GIORNI NON LAVORATIVI O NON LAVORATI NELL'AZIENDA.*
Nella Determinazione del periodo di comporto - sia esso "secco" o "per sommatoria" e previsto a mesi oppure a giorni - deve tenersi conto anche dei giorni non lavorativi (festivi) o non "lavorati" (sciopero) che cadono nel periodo di assenza per malattia, dovendosi presumere la continuità dell'episodio morboso, a meno che non sia fornita prova contraria da parte del lavoratore. (Conf 5817/80, mass n 409640 prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)