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Sez. T, Ordinanza n. 7473 del 28/03/2026 (Rv. 678359-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO | Processo tributario con pluralità di parti - Condanna alle spese nei confronti di una sola di esse - Impugnazione della sentenza di primo grado da parte dell'altra - Riforma della statuizione di condanna alle spese - Ammissibilità - Condizioni. IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE - In genere.
Stato
decisa il 2026-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678359-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO

Nel caso in cui al processo di primo grado abbiano partecipato l'Agenzia delle Entrate e l'agente della riscossione e la condanna alle spese sia stata emessa nei soli confronti di quest'ultimo, la mancata impugnazione, da parte sua, della relativa statuizione non preclude al giudice di secondo grado di riformarla, in conseguenza di una valutazione di stretta connessione della stessa rispetto all'accoglimento dell'appello proposto dall'altra parte soccombente in prime cure.

Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 336 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)