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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 330 del 1991

Decisione
decisa il 1991-07-08, depositata il 1991-07-10
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:330
Massime
2

Massime (2)

Massima n. 17510

  • Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
  • Rilevanza della questione
  • Giudizio sui limiti di applicabilità della norma censurata alla fattispecie concreta
  • Competenza
  • Spettanza al giudice 'a quo'
  • Possibilità per esso di sollevare la questione anche prima del giudizio sui limiti di applicabilità della norma
  • Fattispecie.
Leggi la massima
Il giudizio sui limiti di applicabilità alla fattispecie concreta della legge di cui appare dubbia la legittimità costituzionale è demandato al giudice 'a quo' con la conseguenza che deve essere riconosciuta la rilevanza della questione anche nel caso in cui il giudice ritenga che debba essere decisa la questione di legittimità costituzionale della legge prima del giudizio sui limiti della sua applicabilità, non potendo discutersi sull'applicabilità di una norma che il giudice ritiene incompatibile con la Costituzione. (Reiezione della eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza della questione di legittimità cosituzionale dell'articolo unico l. 17 luglio 1975, n. 355 sollevata in riferimento all'art. 21 Cost., avanzata dall'Avvocatura dello Stato sul presupposto che tale norma non sarebbe applicabile ai rivenditori di materiale audiovisivo - quale nel caso l'imputato - ma solo agli edicolanti e librai e limitatamente all'oggetto della loro normale attività di commercio).

Massima n. 17511

  • Reati e pene
  • Pubblicazioni ed altro materiale (nella specie videocassette) a contenuto osceno
  • Commercio e distribuzione
  • Previsione di una causa di non punibilità per edicolanti e librai
  • Asserito contrasto con il principio costituzionale che vieta senza eccezioni le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e ogni altra manifestazione contraria al buon costume
  • Esclusione in considerazione della eccezionalità di tale causa di non punibilità che comunque non rende lecito il commercio di pubblicazioni oscene
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
Il fatto che l'articolo unico della legge 17 luglio 1975, n. 355, stabilisca, riguardo al reato di commercio di pubblicazioni oscene, una causa eccezionale di non punibilità per l'edicolante, nei limiti di cui al comma terzo, presuppone che il fatto sarebbe di per sé punibile nell'area dell'art. 528 cod. pen.. In tale previsione pertanto - contro quanto ritenuto dal giudice 'a quo' - non solo non esiste alcun riconoscimento di liceità, in contrasto con l'art. 21 Cost., del commercio suddetto, ma esiste anzi il contrario. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 17 luglio 1975, n. 355, sollevata in riferimento all'art. 21 Cost.). - Sulla causa di non punibilità prevista dalla norma impugnata: S. n. 1063/1988.

Norme impugnate

  • legge 17 luglio 1975, n. 355

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. unico della legge 17 luglio 1975, n. 355 (Esclusione dei rivenditori professionali della stampa periodica e dei librai dalla responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47), promosso con ordinanza emessa il 21 febbraio 1991 dal Pretore di Venezia - Sezione distaccata di S. Donà di Piave nel procedimento penale a carico di Fabio Nardin, iscritta al n. 256 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 1991 il Giudice relatore Ettore Gallo;
punto 1
Ritenuto che, con ordinanza 21 febbraio 1991, il Pretore di Venezia - Sezione distaccata di S. Donà di Piave, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. unico della legge 17 luglio 1975, n. 355 ritenuto incompatibile con la disposizione di cui all'art. 21 della Costituzione; che riferiva il Pretore nell'ordinanza che il Procuratore della Repubblica competente aveva tratto a giudizio tale Nardin Fabio per rispondere del delitto di cui all'art. 528 cod. pen. perché sorpreso a detenere dodici videocassette, a contenuto pacificamente osceno, allo scopo di farne commercio; che i difensori del Nardin avevano, però, depositato lista testimoniale chiedendo di provare che l'imputato è titolare di una rivendita di giornali, con l'intento di sostenere l'applicabilità dell'articolo unico di cui alla legge citata; che a quel punto - ad avviso del rimettente - sarebbe pregiudiziale, rispetto alla tesi difensiva, l'accertamento della legittimità costituzionale della legge che si vorrebbe estendere all'ipotesi di specie: legittimità di cui il Pretore dubita, in quanto la legge invocata presupporrebbe la liceità delle pubblicazioni oscene, così contraddicendo il disposto costituzionale che non consente ad una legge ordinaria di "disciplinare tali pubblicazioni per un fine diverso da quello di prevenirle o di reprimerle"; che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, la quale ha eccepito innanzitutto l'inammissibilità della questione per irrilevanza, in quanto la legge, della cui illegittimità costituzionale il Pretore dubita, non è applicabile ai rivenditori di materiale audiovisivo, ma soltanto ai titolari di rivendite di giornali, riviste etc.. .. .., e limitatamente all'oggetto della loro normale attività di commercio; in proposito l'Avvocatura richiama la sentenza n. 1063 del 1988 di questa Corte; che, comunque, l'Avvocatura chiede che la questione sia riconosciuta manifestamente infondata, non essendovi nella legge impugnata alcun contrasto con l'art. 21 della Costituzione;
punto 2
Considerato che l'eccezione di inammissibilità prospettata non può essere accolta perché la richiamata sentenza di questa Corte si riferisce alla inestensibilità della legge all'ipotesi del rivenditore che, non essendo titolare di edicola o di rivendita di giornali, esercita esclusivamente commercio di videocassette oscene in appositi locali, mentre nel caso in esame la difesa intendeva provare che le videocassette erano detenute per il commercio nel contesto di una rivendita di giornali di cui il Nardin è titolare; che, in tale diversa ipotesi, spetta al giudice di merito ritenere la rilevanza in quanto a lui stesso è poi demandato il giudizio sui limiti di applicabilità della legge; che egli, perciò, ha ritenuto che, prima del giudizio sui limiti di applicabilità, debba essere decisa la questione di legittimità costituzionale della legge, non potendo discutersi sull'applicabilità di una norma che il giudice opina incompatibile con la Costituzione; che la questione appare, invece, manifestamente infondata - come pure osserva l'Avvocatura - perché nella legge, non solo non esiste alcun riconoscimento di liceità del commercio di pubblicazioni oscene, ma esiste, anzi, il contrario, proprio per il fatto che l'articolo unico stabilisce una causa eccezionale di non punibilità per l'edicolante (comma primo) nei limiti di cui al comma terzo: il che vuol dire che il fatto sarebbe di per sé punibile nell'area dell'art. 528 cod. pen. E sono note le ragioni che, nel suo potere discrezionale, hanno indotto il legislatore a concedere eccezionalmente la detta esclusione dalla punibilità;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 17 luglio 1975, n. 355, sollevata dal Pretore di Venezia - Sezione distaccata di S. Donà di Piave, in riferimento all'art. 21 della Costituzione, con ordinanza 21 febbraio 1991. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1991. Il Presidente e redattore: GALLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 10 luglio 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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