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Sez. 1, Sentenza n. 17335 del 06/12/2002 (Rv. 559020 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" | Originaria domanda di adempimento contrattuale - Successiva domanda di arricchimento senza causa - Domanda nuova in appello - Configurabilità - Conseguenze - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559020-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM"

La domanda di indennizzo per arricchimento senza causa successivamente proposta integra, rispetto a quella, originariamente formulata, di adempimento contrattuale fondata sugli stessi fatti e con "causa petendi" nella medesima prestazione di fatto, una domanda nuova, come tale inammissibile se avanzata per la prima volta dopo la citazione o in appello.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 1453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)