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Sez. 6, Sentenza n. 30783 del 09/05/2025 Cc. (dep. 15/09/2025) Rv. 288541-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Ricorso per cassazione - Vizio di mancata assunzione di prova decisiva - Deducibilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2025-05-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288541-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO

Nel procedimento di prevenzione non è deducibile con il ricorso per cassazione il vizio di mancata assunzione di una prova decisiva, previsto dall'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto lo stesso è riferibile esclusivamente al giudizio dibattimentale e non ai procedimenti celebrati con rito camerale. (In motivazione, la Corte ha precisato che le deduzioni relative alla mancata assunzione di una prova sono ammissibili solo se denunciano la violazione di legge, come ad esempio nel caso di provvedimento privo di motivazione in ordine al rigetto della relativa richiesta).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. D), Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 10 com. 3, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 27 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)