Sez. 6, Sentenza n. 13403 del 14/10/1998 Ud. (dep. 18/12/1998) Rv. 213425 - 01
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - UDIENZA - IN GENERE | Verbale - Indicazione dell'ora di apertura e di chiusura della udienza - Mancanza - Nullità - Esclusione - Condizioni.
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - UDIENZA - IN GENERE
La mancata indicazione nel verbale di udienza (nella specie, udienza preliminare) dell'ora di apertura e chiusura non è di per sè causa di nullità della procedura, fermo restando che l'udienza non può iniziare in ora diversa da quella stabilita; circostanza, questa, che può essere accertata anche mediante apposita certificazione di cancelleria.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 136, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 136, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 419 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 419 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 480, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 480
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)