Sez. L, Sentenza n. 2615 del 04/02/2025 (Rv. 673714-01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - AUSILIARI DELL'APPALTATORE - DIRITTI VERSO IL COMMITTENTE | Appalto nei servizi pubblici essenziali - Richiesta di pagamento per ferie e permessi non goduti - Appello - Richiesta di condanna in solido di tutti i soggetti coinvolti nell’appalto ex art. 118, comma 6, d.lgs. n. 163 del 2006 - Domanda nuova rispetto a quella formulata in primo grado ex art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003 - Esclusione - Ragioni. PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - In genere.
APPALTO (CONTRATTO DI) - AUSILIARI DELL'APPALTATORE - DIRITTI VERSO IL COMMITTENTE
In tema di appalto nei servizi pubblici essenziali, la richiesta, avanzata dal lavoratore in grado di appello, di condanna in solido di tutti i soggetti coinvolti nell'appalto (affidatari e sub-affidatari), ai sensi dell'art. 118, comma 6, d.lgs. n. 163 del 2006, al pagamento degli importi spettanti per ferie e permessi non goduti non costituisce domanda nuova rispetto a quella formulata in primo grado ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003, in quanto gli elementi di fatto posti a fondamento della responsabilità invocata in forza del codice appalti sono integralmente sovrapponibili, quanto a petitum e causa petendi, a quelli allegati nel ricorso ex art. 414 c.p.c.,
sicché al giudice compete la qualificazione della domanda e l'individuazione della norma applicabile, in applicazione del principio iura novit curia.
Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/12/2006 num. 163 art. 118, Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)