Contenente il nuovo testo unico della legge elettorale politica
Testo in vigore al
Art. 109
1. I deputati al Parlamento, che nel termine di due mesi dalla convalidazione della loro elezione non avranno prestato il giuramento sopra indicato, decadono parimenti dal mandato, salvo il caso di legittimo impedimento riconosciuto dalla Camera.
Art. 110
1. Il deputato eletto da piu' collegi deve dichiarare alla Camera, fra otto giorni dopo che essa ne abbia riconosciute valide le elezioni, quale sia il collegio, di cui egli intenda di esercitare la rappresentanza.
2. In difetto di opzione entro questo termine, la Camera procede per estrazione a sorte alla designazione del collegio, che deve eleggere un nuovo deputato.
Art. 111
1. La Camera dei deputati ha essa sola il diritto di ricevere le dimissioni dei propri membri.
Art. 112
1. Ad ogni deputato e' corrisposta, a decorrere dal giorno in cui entra in funzione, la somma di annue lire duemila per compenso di spese di corrispondenza. A compenso per altri titoli ai deputati, che non godono stipendio, retribuzione, assegno fisso o pensione sul bilancio dello Stato o su bilanci ad esso allegati, su quello della lista civile o del Gran Magistero dell'Ordine Mauriziano, su quello di Provincie, di Comuni, di Camere di commercio, di istituzioni pubbliche di beneficenza oppure di altri enti morali mantenuti col concorso dello Stato, delle Provincie, dei Comuni o delle Camere di commercio e' corrisposta la somma di annue lire quattromila a decorrere dal giorno in cui entrano in funzione.
2. I deputati, che godono sui bilanci sopraindicati stipendio, retribuzioni, assegno fisso o pensione inferiore alle lire quattromila hanno diritto alla differenza.
3. E' inscritto nel bilancio della Camera il fondo corrispondente all'ammontare degli anzidetti compensi, dei quali non e' ammessa ne' rinuncia o cessione da parte del deputato, ne' sequestro.
4. Con apposito regolamento la Camera stabilisce le disposizioni di carattere esecutivo relative al presente articolo.
Titolo V. Disposizioni generali e penali
Art. 113
1. Oltre quanto e' stabilito negli articoli 115, 119 e 128, incorrono nella perdita della qualita' di elettore e di eleggibile:
2. 1º coloro che sono in istato di interdizione o di inabilitazione per infermita' di mente;
2° i commercianti falliti finche' duri lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento ovvero dalla data, in cui sono considerati falliti a norma dell'art. 39 della legge 24 maggio 1903, n. 197;
3° coloro che sono ricoverati negli ospizi di carita' e coloro che sono abitualmente a carico degli Istituti pubblici di beneficenza o delle Congregazioni di carita';
4° i condannati per oziosita', vagabondaggio e mendicita';
3. 5º i condannati alle pene dell'ergastolo, dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e a quelle della reclusione e della detenzione per un tempo maggiore di cinque anni;
6° i condannati all'interdizione temporanea dai pubblici uffici per tutto il tempo della sua durata;
7° i condannati per delitti contro la liberta' individuale previsti dagli articoli 145, 146 e 147 del Codice penale, per peculato, concussione e corruzione, calunnia, falsita' in giudizio, associazione a delinquere prevista dall'art. 248 del Codice penale, prevaricazione, falsita' in monete e in carte di pubblico credito, falsita' in sigilli, bolli pubblici e loro impronte, falsita' in atti, frodi negli incanti, per delitti contro l'incolumita' pubblica, esclusi i colposi e quelli previsti dall'art. 310 del Codice penale, violenza carnale, corruzione di minorenni, oltraggio pubblico al pudore, lenocinio, omicidio, lesione personale seguita da morto e quella prevista dai nn. 1 e 2 dell'art. 372 del Codice penale, esclusi pero' il primo e comma dell'articolo stesso, furto, eccetto quando la condanna sia dovuta al reato previsto dall'art. 405 del Codice penale o ad abuso di usi civici, rapina, estorsione e ricattto, truffa, altre frodi, appropriazione indebita e danneggiamento previsto dall'art. 424 del Codice penale, sia per l'uno che per l'altro delitto, nei casi nei quali si procede d'ufficio, ricettazione e bancarotta fraudolenta;
8° i condannati per delitti che, secondo le cessate legislazioni penali, corrispondono ai delitti contemplati nel numero precedente.
4. Sono eccettuati i condannati riabilitati.
Art. 114
1. Chiunque, essendovi legalmente obbligato, non compie, nei tempi e nei modi prescritti, le operazioni per la revisione delle liste degli elettori, la compilazione e l'affissione degli elenchi e non fa eseguire le notificazioni relative, e' punito con ammenda da L. 50 a 500.
2. Se il fatto e' commesso dolosamente, la pena e' della detenzione sino ad un anno o della multa da L. 100 sino a 3000.
Art. 115
1. Chiunque eseguisce la iscrizione o la cancellazione di un elettore nelle liste o negli elenchi, senza i documenti prescritti dalla legge, e' punito con multa da L. 50 a 300.
2. Se l'iscrizione o la cancellazione e' dolosa, colui che ne e' responsabile e' punito con la detenzione sino a tre mesi o con la multa sino a L.1000 e sempre con la interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da due a cinque anni.
Art. 116
1. Chiunque forma una lista od un elenco o una nota di elettori, in tutto o in parte falsa, ovvero altera una lista, un elenco o una nota vera, o nasconde o sottrae od altera registri e certificati scolastici e' punito con la detenzione sino a tre anni e con multa sino a L. 3000.
2. Alla stessa pena soggiace chiunque sopprime o distrugge, in tutto od in parte, un elenco, una lista od una nota di elettori o i documenti relativi.
Art. 117
1. Chiunque, con qualsiasi mezzo atto ad ingannare o a sorprendere l'altrui buona fede, ottiene indebitamente per se' o per altri la iscrizione negli elenchi, nelle liste o nelle note degli elettori o la cancellazione di uno o piu' elettori, e' punito con la detenzione sino ad un anno e con la multa sino a L. 2000.
2. Tali pene sono aumentate di un sesto, se il colpevole sia un componente della Commissione elettorale comunale o provinciale, salvo sempre le maggiori pene comminate dal codice penale pei reati di falso.
Art. 118
1. Chiunque, essendo legalmente obbligato ad eseguire la iscrizione o la cancellazione del nome di un elettore nelle liste e negli elenchi, omette di farlo, e' punito con un'ammenda da L. 50 a 300.
2. Se l'omissione e' dolosa, colui che ne e' responsabile e' punito con la detenzione sino a tre mesi, con la multa sino a L. 1000 e sempre con l'interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da tre a sei anni.
Art. 119
1. Chiunque, contrariamente alle disposizioni della presente legge, rifiuta di pubblicare ovvero di lasciar prendere notizia o copia degli elenchi, delle liste degli elettori e dei relativi documenti e' punito con la detenzione sino a tre mesi o con la multa da L. 50 a 1000 e sempre con l'interdizione dall'elettorato e dall'eleggibilita' da tre a sei anni.
2. Alla stessa pena soggiacciono il sindaco, il segretario comunale od i funzionari da loro delegati, i quali rifiutano o omettono di provvedere all'esecuzione di quanto e' loro imposto dalla presente legge.
Art. 120
1. Chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, la firma per una dichiarazione di candidatura od il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra danaro, valori, impieghi pubblici o privati, o qualunque altra utilita' ad uno o piu' elettori, o per accordo con essi ad altre persone, e' punito con la detenzione estensibile ad un anno e con la multa da L. 50 a L. 1000, anche quando l'utilita' promessa sia stata dissimulata sotto il titolo d'indennita' pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o rimunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali.
2. L'elettore che, per apporre la firma, ad una dichiarazione di candidatura o per dare, o negare il voto elettorale o per astenersi dal firmare una dichiarazione di candidatura o votare, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilita', e' punito con la detenzione estensibile ad un anno e con la multa da L. 50 a L.
1000.
Art. 121
1. Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore od ai suoi prossimi congiunti per costringerli a firmare una dichiarazione di candidatura od a votare in favore di determinata candidatura o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di candidatura, o dall'esercitare il diritto elettorale, o, con notizie da lui conosciute false, con raggiri od artifizi, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la liberta' degli elettori, esercita pressione per costringerli a firmare una dichiarazione di candidatura od a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di candidatura, o dallo esercitare il diritto elettorale, e' punito colla pena della detenzione estensibile ad un anno e con multa da L.50 a L.1000.
2. Alle pressioni fatte a nome di classi di persone o di associazioni e' applicato il massimo della pena.
Art. 122
1. I pubblici ufficiali, impiegati, agenti o incaricati di una pubblica amministrazione, i quali, abusando delle loro funzioni, direttamente o col mezzo di istruzioni date alle persone loro dipendenti in via gerarchica, si adoperino a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di candidatura od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate candidature o ad indurli alla astensione, sono puniti con la detenzione da tre mesi ad un anno e con multa da L. 100 a 2000.
2. La predetta multa e la detenzione si applicano ai ministri di un culto, che con allocuzioni o discorsi in luoghi destinati al culto o in riunioni di carattere religioso o con promesse o minaccie spirituali si adoperano a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di candidatura od a vincolare i voti degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate candidature o ad indurli all'astensione.
Art. 123
1. Chiunque, con violenze o minacce o con tumulti, invasioni nei locali destinati alle operazioni elettorali o con attruppamenti nelle vie di accesso alle sezioni o nelle sezioni stesse, con clamori sediziosi, con oltraggi agli elettori o ai membri dell'ufficio nell'atto delle elezioni ovvero col rovesciare, coll'infrangere, col sottrarre le urne elettorali, colla dispersione delle buste o con altri mezzi, impedisce il libero esercizio dei diritti elettorali o turba la liberta' del voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con una multa da L.500 a L. 5000.
2. Incorre nella medesima pena chiunque forma falsamente in tutto o in parte buste, schede od altri atti dalla presente legge destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, oppure sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi. Chiunque fa uso di uno di detti atti falsificato, alterato o sostituito, e' punito con la stessa pena, ancorche' non sia concorso nella consumazione del fatto.
3. Se il fatto sia commesso da chi appartenga all'ufficio elettorale, la pena della reclusione e' da uno a cinque anni e quella della multa da lire 1000 a 6000.
4. Gli imputati dei delitti previsti in questo articolo, arrestati in flagranza, dovranno essere giudicati dal tribunale per citazione direttissima.
Art. 124
1. Chiunque senza diritto durante le operazioni elettorali, s'introduce nella sala dell'ufficio di sezione o nell'aula dell'ufficio centrale e' punito coll'ammenda estensibile a lire 200; e col doppio di questa ammenda e' punito chi s'introduce armato nelle sale stesse, ancorche' sia elettore o membro dell'ufficio.
2. Colla stessa pena dell'ammenda, estensibile sino a lire 200, e' punito chi, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione od altrimenti, cagiona disordine, qualora richiamato all'ordine dal presidente non obbedisca.
Art. 125
1. Chi ottiene di essere iscritto nelle liste di piu' di un collegio elettorale, o in piu' di una sezione dello stesso collegio e chi, trovandosi privato o sospeso dall'esercizio del diritto di elettore o assumendo il nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale ovvero chi da il voto in piu' sezioni elettorali di uno stesso collegio o di collegi diversi e' punito con la detenzione estensibile ad un anno e con multa da lire 50 a 1000.
2. Chi nel corso delle operazioni elettorali legge fraudolentemente come designato un nome diverso da quello pel quale fa espresso il voto, od incaricato di esprimere il voto per un elettore, che non puo' farlo, lo esprime per un candidato diverso da quello indicatogli, e' punito con la detenzione estensibile ad un anno e con multa da L. 100 a 2000.
Art. 126
1. Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha il diritto od alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere ad un elettore non fisicamente impedito, di farsi assistere da altri nella votazione, e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero sono puniti con la detenzione estensibile a 6 mesi e con multa da L. 50 a 500. Se tali reati sono commessi da coloro che appartengono all'ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la detenzione estensibile ad un anno e con multa da L 50 a 1000.
2. Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali o cagiona la nullita' della elezione o ne altera il risultato o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, e' punito con la detenzione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da L. 500 a 5000.
3. Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, impedisce la trasmissione prescritta della legge di liste, carte, pieghi, buste od urne, rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento, e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da L.500 a 5000. In tali casi il colpevole sara' immediatamente arrestato e giudicato dal tribunale per citazione direttissima.
4. Il segretario dell'ufficio elettorale, che rifiuta di inscrivere o alle gare nel processo verbale proteste o reclami di elettori, e' punito con la detenzione estensibile a sei mesi e con la multa da L. 50 a 1000.
5. I rappresentanti dei candidati, che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da L. 500 a 5000.
6. Chiunque fa indebito uso della tessera, di cui all'art. 77, e' punito con la detenzione sino a tre mesi o con la multa fino a 100 lire e chiunque produce sulla tessera stessa alterazione a scopo di frode nella identificazione dell'elettore e' punito con la detenzione estensibile fino ad un anno e con la multa da L. 50 a 1000.
Art. 127
1. Qualunque elettore puo' promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, pei delitti contemplati nel presente titolo.
2. Salvo nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 123 e dal comma terzo dell'art. 126, l'autorita' giudiziaria compie l'istruttoria, ma non fa luogo al giudizio finche' la Camera dei deputati non abbia, caso di elezione, emesso su questa le sue deliberazioni.
3. L'azione penale si prescrive nel termine di due anni dalla data della deliberazione definitiva della Camera sulla elezione o dall'ultimo atto del processo, ma l'effetto interruttivo non puo' prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi la meta' del detto termine di due anni.
4. Ai pubblici ufficiali imputati di taluno dei reati contemplati nella presente legge non sono applicabili le disposizioni degli articoli 8 e 157 del R. decreto 21 maggio 1908, n. 269, testo unico, legge comunale e provinciale.
Art. 128
1. Nei reati elettorali, ove la presente legge non abbia specificatamente contemplato il caso in cui vengano commessi da pubblici ufficiali ai colpevoli aventi tale qualita' non puo' mai applicarsi il minimo della pena.
2. Le condanne per reati elettorali, ove per espressa disposizione della legge o per la gravita del caso venga dal giudice irrogata la pena della detenzione, producono sempre, oltre le pene stabilite nei precedenti articoli, la sospensione del diritto elettorale e di tutti i pubblici uffici per un tempo non minore di un anno, ne' maggiore di cinque.
3. Ove la detta condanna colpisca il candidato, la privazione del diritto elettorale e di eleggibilita' sara' pronunziata per un tempo non minore di cinque ne' maggiore di dieci anni.
4. Ai reati elettorali si applicano le disposizioni del codice penale intorno al tentativo, alla complicita', alla recidiva, al concorso di piu' reati ed alle circostanze attenuanti.
5. Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel codice penale per reati piu' gravi non puniti dalla presente legge.
6. Ai reati elettorali non e' applicabile la legge 26 giugno 1904, n. 267.
Art. 129
1. La cognizione dei reati elettorali di cui agli articoli 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 125 e 126 e' devoluta ai tribunali penali.
2. L'autorita' giudiziaria, cui siano stati rimessi per deliberazione della Camera dei deputati atti di elezioni contestate, dovra' ogni tre mesi informare la presidenza della Camera stessa delle decisioni definitive rese nei relativi giudizi o indicare sommariamente i motivi, per i quali le decisioni definitive non hanno ancora potuto pronunziarsi.