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Sez. 2 - , Ordinanza n. 22530 del 26/07/2023 (Rv. 668565 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - QUOTE E LOTTI - STIMA DEI BENI | Immobili non comodamente divisibili - Adesione alla domanda di assegnazione - Proposizione tardiva della domanda - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2023-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668565-01

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - QUOTE E LOTTI - STIMA DEI BENI

In tema di divisione ereditaria, ai fini dell'assegnazione del bene non comodamente divisibile è irrilevante, in presenza di accordo tra le parti, la tardività della domanda di assegnazione, in quanto l'adesione a quest'ultima risolve il problema dell'attribuzione del bene, restando salva la facoltà del giudice di merito di determinare il conguaglio dovuto in funzione riequilibratrice della posizione delle parti, mediante la perequazione delle quote, o dei relativi controvalori in denaro, rispettivamente assegnati.

Cod. Civ. art. 720, Cod. Civ. art. 728

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)