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Sez. 4, Sentenza n. 6751 del 28/01/1975 Ud. (dep. 18/06/1975) Rv. 130336 - 01

PROCEDIMENTO PENALE - INAMMISSIBILITA DI UN SECONDO GIUDIZIO (NE BIS IN IDEM) - CRITERIO DI APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO. *
Stato
decisa il 1975-01-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/130336-01

PROCEDIMENTO PENALE - INAMMISSIBILITA DI UN SECONDO GIUDIZIO (NE BIS IN IDEM) - CRITERIO DI APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO. *

Il principio della preclusione processuale ne bis in idem esplica i suoi effetti quando contro lo stesso imputato si proceda per lo stesso fatto quando cioe concorra la identita di tutti gli elementi di cui i due fatti si compongono (condotta, nesso causale ed evento). Ne consegue che la preclusione non opera quando la stessa Azione violi piu Disposizioni di leggi rispetto alle quali vi siano diverse incriminazioni.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)