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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 397 del 1992

Decisione
decisa il 1992-10-07, depositata il 1992-10-19
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:397
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 18833

  • Impiego pubblico
  • Dirigenti delle amministrazioni statali che alla data di entrata in vigore del d.l. n. 413/1989 avevano già compiuto il sessantacinquesimo anno di età
  • Esclusione di tale categoria dal diritto al trattenimento in servizio fino al settantesimo anno di età così come stabilito per i dirigenti non ancora collocati a riposo
  • Denunciata disparità di trattamento con incidenza sul principio di imparzialità della pubblica amministrazione
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione già dichiarata infondata atteso che: a) la determinazione della data di entrata in vigore della legge rientra nella discrezionalità del legislatore; b) la disposizione censurata non si applica ai dirigenti già collocati a riposo; c) il riferimento all'art. 97 Cost. è ultroneo. - Nello stesso senso, su identica questione: S. n. 440/1991; - Riguardo alla data di entrata in vigore delle leggi ved. ancora la S. n. 440/1991, nonché la S. n. 1032/1988 e la O. n. 419/1990.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma quarto-quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), promosso con ordinanza emessa il 9 maggio 1991 dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sui ricorsi riuniti proposti da Brasca Giuseppe contro il Ministero del tesoro ed altra, iscritta al n. 125 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1992; Visto l'atto di costituzione di Brasca Giuseppe nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 3 giugno 1992 il Giudice relatore Francesco Greco;
punto 1
Ritenuto che il T.A.R. del Lazio, nel procedimento promosso da Brasca Giuseppe nei confronti del Ministero del tesoro per la impugnazione del provvedimento di collocamento a riposo con effetto dal compimento del sessantacinquesimo anno di età e di rigetto dell'istanza di mantenimento in servizio fino al settantesimo anno, per il conseguimento del massimo trattamento pensionistico, ha sollevato, con ordinanza del 9 maggio 1991 (R.O. n. 125 del 1992), questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma quarto-quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, nella parte in cui esclude dall'ivi previsto beneficio del prolungamento del servizio per i fini suddetti i dirigenti delle amministrazioni statali che alla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge abbiano già compiuto il sessantacinquesimo anno; che, ad avviso del giudice a quo, sarebbero violati gli artt. 3 e 97 della Costituzione, discriminandosi irrazionalmente fra soggetti che versano in condizioni di sostanziale parità e privandosi la P.A. della collaborazione di dipendenti con vasta esperienza; che la parte privata, con atto di costituzione, poi illustrato da memoria, ha concluso per la restituzione degli atti al giudice a quo, in quanto nella fattispecie potrebbe avere applicazione il decreto-legge n. 413 del 1989, convertito in legge n. 37 del 1990, sopravvenuto alla ordinanza di remissione, e, subordinatamente, per la illegittimità della norma censurata; che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per l'infondatezza della questione;
punto 2
Considerato che la questione de qua è stata esaminata dal giudice a quo anche alla stregua della nuova norma, e che pertanto non può disporsi la restituzione degli atti; che questa Corte ha già ritenuto che la determinazione della data di entrata in vigore della legge rientra nella discrezionalità del legislatore (sentt. nn. 440 del 1991 e 1032 del 1988; ord. n. 419 del 1990); che la disposizione censurata non si applica ai dirigenti già collocati a riposo, anche se abbiano impugnato il relativo provvedimento perché la impugnazione non conserva in vita il rapporto di impiego cessato alla data prestabilita; e che è ultroneo il riferimento all'art. 97 della Costituzione in quanto i rimedi apprestati per situazioni particolari e peculiari non incidono sull'organizzazione della Pubblica Amministrazione e sul suo funzionamento, anche perché non riguardano l'intera disciplina del rapporto di pubblico impiego (sent. n. 440 del 1991); che non sono stati dedotti motivi nuovi per una diversa decisione, onde la riproposta questione è manifestamente infondata;
punto 3
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma quarto-quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 1990, n. 37, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, sollevata dal T.A.R. del Lazio con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 1992. Il presidente: BORZELLINO Il redattore: GRECO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 19 ottobre 1992. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze